Cassazione Civile, Ordinanza n. 34095/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2006, ritenuto definitivo, sulla base del quale l'Amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo le somme e l'agente della riscossione notificava una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava cartella e atti prodromici davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo nulla la cartella perché non preceduta da regolare notifica dell'avviso di accertamento. L'Ufficio proponeva appello, ma la commissione tributaria regionale rigettava il gravame reputando non provata la tempestiva proposizione dell'appello mediante la documentazione prodotta, in particolare la distinta delle raccomandate, ritenuta inidonea a dimostrare la data di spedizione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 156 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso la valenza probatoria della distinta postale e del relativo timbro datario ai fini della prova della tempestività della notifica dell'appello e, quindi, della rituale costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'appello eseguita per posta può essere provata non solo con la ricevuta di spedizione, ma anche con l'avviso di ricevimento o con la distinta delle raccomandate, purché quest'ultima rechi il timbro datario dell'ufficio postale, idoneo a certificare la data di consegna degli atti all'operatore postale. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente svalutato la distinta prodotta dall'Ufficio, trascurando il timbro postale recante la data del 15 gennaio 2018, data ritenuta sufficiente a dimostrare la tempestività rispetto al termine del 16 gennaio 2018. La Corte ha inoltre ritenuto rituale la costituzione in giudizio dell'Ufficio, poiché il termine di trenta giorni decorreva dalla ricezione del plico da parte del destinatario, avvenuta il 17 e il 18 gennaio 2018, mentre la costituzione era intervenuta il 7 febbraio 2018. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
La tempestiva proposizione dell'appello nel processo tributario deve essere provata secondo le regole fissate dalla giurisprudenza; la prova della spedizione postale può essere data anche con documentazione equipollente corredata da timbro datario dell'ufficio postale.
Richiamato in combinazione con l'art. 53 d.lgs. 546/1992 per la disciplina del deposito e della costituzione nel processo tributario, con rilievo ai fini della ritualità dell'impugnazione notificata per posta.
Invocato dal ricorrente per censurare l'errore processuale della CTR; la Corte valorizza la non sanzionabilità con inammissibilità di una prova documentale idonea a dimostrare la tempestività della notifica.
Richiamato quale base della cartella di pagamento emessa per la riscossione delle imposte, interessi e soprattasse iscritti a ruolo.
La Corte richiama la disciplina dell'appello e della sua notifica nel processo tributario, affermando che la data di presentazione risultante dal timbro sulla distinta delle raccomandate è certa e idonea a fondare la ritualità del gravame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'appello eseguita a mezzo posta può essere provata non solo dalla ricevuta di spedizione, ma anche da documentazione equipollente, purché sia attestata in modo certo la data di consegna all'ufficio postale.
- La distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale è idonea a dimostrare la data di spedizione quando rechi il timbro datario dell'ufficio postale; in tal caso non può essere considerata un mero atto di parte.
- L'assenza di sottoscrizione dell'impiegato postale o della dicitura "accettate" non esclude, di per sé, l'efficacia probatoria del timbro postale apposto sulla distinta.
- Le inammissibilità processuali vanno interpretate restrittivamente: se la tempestività dell'impugnazione risulta da un documento con fede pubblica o equipollente, il gravame non può essere dichiarato inammissibile per un formalismo eccessivo.
- Nel processo tributario, il termine per la costituzione dell'appellante notificante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla sola spedizione dell'atto.
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