Sentenza n. 403/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione: - del decreto del 24.08.2023 reso dal Questore di Reggio Calabria di sospensione per la durata di 10 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso l’esercizio pubblico (stabilimento balneare adibito a trattenimento pubblico) denominato “-OMISSIS-”, ubicato nel Comune di -OMISSIS- in -OMISSIS-, dato in concessione alla -OMISSIS-, unitamente ad ogni altra eventuale attività esercitata presso il Lido “-OMISSIS-” e segnatamente in tutto lo spazio oggetto della concessione; - del silenzio/rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, volta ad ottenere il rilascio urgente dei documenti sottesi all’adozione dell’impugnato provvedimento ed in esso richiamati; - di tutti gli atti della procedura medio tempore intervenuti e non conosciuti dalla società ricorrente e di tutti gli atti integrativi dell’efficacia, nonché di ogni atto presupposto, connesso, antecedente, conseguente, susseguente e/o consequenziale e comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso, ivi comprese le annotazioni e le istanze resa dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, i cui contenuti sono sconosciuti, in quanto non allegate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Reggio Calabria di sospensione per dieci giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività esercitate presso uno stabilimento balneare
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, titolare di una concessione demaniale marittima, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., sostenendo: la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata instaurazione del contraddittorio; il difetto di motivazione, istruttoria e motivazione per relationem, poiché il decreto richiamava atti istruttori non allegati né tempestivamente messi a disposizione nonostante un’istanza di accesso presentata il 24 agosto 2023; l’insussistenza dei presupposti dell’art. 100 T.U.L.P.S., assumendo che i tumulti e disordini indicati dall’Amministrazione si fossero verificati all’esterno del locale, senza collegamento con la gestione dell’attività, che i soggetti coinvolti non fossero frequentatori dell’esercizio e che all’interno non si fossero verificati episodi rilevanti. La ricorrente aveva inoltre indicato in epigrafe l’impugnazione del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha precisato che il ricorso era effettivamente diretto soltanto all’annullamento del decreto questorile e che il secondo motivo riguardava il difetto di motivazione dell’atto, non un’autonoma azione avverso il silenzio sull’accesso. Qualora fosse stata proposta anche un’azione ex art. 116 c.p.a., essa sarebbe stata comunque inammissibile perché il ricorso era stato notificato e depositato il 26 agosto 2023, appena due giorni dopo l’istanza di accesso, prima della formazione del silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Gli atti istruttori richiamati nel provvedimento sono stati comunque depositati dalla Questura il 28 agosto 2023 in esecuzione dell’ordine istruttorio del TAR, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto all’eventuale domanda di accesso. Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il periodo di sospensione di dieci giorni era integralmente decorso senza che fosse stata concessa alcuna misura cautelare, sicché l’annullamento non avrebbe più procurato un’utilità attuale alla società. Inoltre, la società aveva successivamente cessato l’attività in seguito alla decadenza dalla concessione demaniale e alle ingiunzioni di sgombero adottate dal Comune sulla base di un’interdittiva antimafia; non aveva chiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce il fondamento del potere questorile di sospendere temporaneamente l’attività dell’esercizio pubblico per finalità preventive di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; nel caso concreto il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell’esercizio del potere.
Invocato dalla ricorrente per denunciare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e alla motivazione per relationem; la relativa censura non è stata decisa nel merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’accesso agli atti; la decisione ha riguardato esclusivamente la tempestività dell’eventuale azione contro il silenzio.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
I termini per la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso e per la successiva proposizione del ricorso sono stabiliti inderogabilmente dalla legge e non possono essere anticipati dalla parte.
Il cumulo di domande connesse avrebbe potuto consentire la contestuale proposizione dell’azione di annullamento e dell’azione in materia di accesso, ma quest’ultima sarebbe stata inammissibile se proposta prima della formazione del silenzio-rigetto.
La domanda cautelare monocratica è stata respinta; il giudice cautelare ha ritenuto prevalenti le esigenze preventive di ordine e sicurezza pubblica rispetto ai pregiudizi economici allegati dalla società.
L’eventuale azione contro il silenzio sull’accesso avrebbe richiesto la previa formazione del silenzio-rigetto; il deposito successivo dei documenti avrebbe comunque determinato la cessazione della materia del contendere.
Individuato dal TAR quale fondamento dell’azione di annullamento del decreto questorile.
Quando l’annullamento non è più utile, il ricorrente può mantenere l’interesse alla decisione chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori; nel caso concreto tale interesse non è stato manifestato.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato quale ulteriore fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamati per indicare l’interdittiva antimafia che aveva preceduto la decadenza dalla concessione demaniale e lo sgombero dell’area, circostanze rilevanti per escludere l’utilità attuale dell’annullamento.
Massime di principio
- L’impugnazione del silenzio-rigetto su un’istanza di accesso è proponibile soltanto dopo la formazione del silenzio nei termini stabiliti dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990; il richiedente non può anticipare tali termini mediante una richiesta di accesso qualificata come urgente.
- Quando il periodo di efficacia di una misura amministrativa temporanea è integralmente decorso senza sospensione cautelare, il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente manifesti l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- Il successivo deposito in giudizio dei documenti richiesti con un’istanza di accesso può privare di interesse l’eventuale azione ostensiva e determinare la cessazione della materia del contendere, purché la documentazione sia effettivamente resa disponibile.
- L’eventuale cumulo tra azione di annullamento e azione contro il silenzio in materia di accesso non esonera il ricorrente dal rispetto dei presupposti e dei termini propri dell’azione ex art. 116 c.p.a.
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