Cassazione Civile, Ordinanza n. 34692/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice nei confronti di un atto di compravendita immobiliare stipulato tra una venditrice e l'acquirente, poi trascritto, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia dell'atto nei confronti della creditrice, rilevando che la venditrice si era spogliata dell'unico bene e che l'atto era stato compiuto in un contesto di consapevolezza del pregiudizio arrecato. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la vendita era anteriore al sorgere del credito e che quindi mancava la scientia damni; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2901 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe male ricostruito il contenuto della prova, attribuendo alla venditrice un impegno a garantire i creditori anziché, al più, le banche in favore del figlio; 3) violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l'atto di compravendita sarebbe stato anche mezzo di pagamento di un credito dell'acquirente e che questi si era assunto debiti garantiti da ipoteca, circostanza incompatibile con la preordinazione fraudolenta. La Cassazione ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha richiamato il principio secondo cui, quando l'atto dispositvo è anteriore al credito, occorrono il consilium fraudis del disponente e la partecipatio fraudis del terzo acquirente, elementi accertabili anche per presunzioni e insindacabili se logicamente motivati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero incentrate su una diversa lettura delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, senza denunciare validi errores in iudicando o in procedendo. In particolare, ha escluso che vi fosse un vero travisamento della prova o un omesso esame di un fatto decisivo, osservando che il ricorrente contestava sostanzialmente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dalla Corte d'appello. La decisione di merito è stata quindi confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, con esclusione di spese per gli intimati non costituiti, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale del creditore; se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, occorre la dolosa preordinazione del debitore a pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore e la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente.
Il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica dei creditori; la revocatoria è strumento di conservazione di tale garanzia.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando la sentenza di appello abbia motivato in modo congruo sull'assetto probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge non ricorre se la doglianza riguarda in realtà l'erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'error in procedendo non è configurabile quando la doglianza mira solo a contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio su punti controversi già decisi.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si tratti di svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è anteriore al credito, il creditore deve provare non solo il pregiudizio patrimoniale ma anche la dolosa preordinazione del disponente e la conoscenza di tale preordinazione da parte del terzo acquirente.
- La partecipatio fraudis del terzo può essere provata anche mediante presunzioni, e il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, non integra di regola un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, ma può rilevare in sede di revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.
- Il sindacato di legittimità non può sovrapporsi al giudizio di merito sull'attendibilità, pertinenza e forza dimostrativa delle prove raccolte.
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