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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10769/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla vendita, con atto pubblico del 3 settembre 1998, di un appartamento da una società poi fallita a favore dell'acquirente. Il tribunale, su domanda del fallimento, ha dichiarato l'inefficacia della compravendita nei confronti della massa e ha condannato l'acquirente a corrispondere un indennizzo per il godimento dell'immobile dalla domanda giudiziale fino alla restituzione. La corte d'appello ha respinto il gravame dell'acquirente, ritenendo: 1) inapplicabile l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005, sia perché non retroattiva, sia perché l'appello non si confrontava adeguatamente con la ratio della decisione di primo grado; 2) provata la conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza della venditrice, desunta da indizi quali protesti, procedure esecutive e ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile, oltre che dal contenuto del contratto definitivo; 3) dovuta la corresponsione di somme a titolo di indennizzo per il godimento del bene, in ragione dell'efficacia retroattiva della revoca alla data della domanda. In cassazione l'acquirente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 1, 5 e 10 del d.lgs. n. 122/2005 sostenendo che l'art. 10 dovesse applicarsi immediatamente anche agli immobili non ancora ultimati al momento dell'entrata in vigore del decreto; con il secondo motivo ha censurato la ritenuta prova della scientia decoctionis, invocando violazione dell'art. 67 l.fall., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme processuali sulla valutazione della prova, sostenendo che non vi fosse prova effettiva della conoscenza dell'insolvenza e che gli elementi valorizzati non fossero decisivi o non fossero riferibili a lei.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il precedente secondo cui l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122/2005, introducendo una disciplina innovativa, non si applica retroattivamente a contratti stipulati e a procedure d'insolvenza aperte prima della sua entrata in vigore. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, osservando che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto e la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione salvo omesso esame di fatti decisivi, non dedotto in modo utile. La Corte ha quindi confermato la revocatoria fallimentare della compravendita e la condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 122/2005, art. 1

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina di tutela dell'acquirente di immobili da costruire.

  • d.lgs. n. 122/2005, art. 5

    La Corte lo considera norma che limita l'applicazione degli artt. 2, 3 e 4 ai contratti con permesso di costruire richiesto dopo l'entrata in vigore, mentre non estende tale limitazione agli artt. 1, 5 e 10; tuttavia l'art. 10 non è retroattivo.

  • d.lgs. n. 122/2005, art. 10

    L'esenzione da revocatoria per gli atti a titolo oneroso che trasferiscono immobili da costruire è disciplina innovativa e non si applica a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto e a insolvenze già aperte.

  • art. 67 l.fall.

    La revocatoria fallimentare richiede, nei casi rilevanti, la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente; l'atto revocato diviene inefficace verso la massa solo con la sentenza costitutiva.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della scientia decoctionis se ricorrono gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non autonomamente valorizzato nella decisione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare l'indennizzo da godimento, ma non accolto.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare l'indennizzo da godimento, ma non accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una rilettura del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio; non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Dedotto come vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta in realtà contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il solo perimetro entro cui può essere censurato l'omesso esame di un fatto decisivo, non la mera diversa lettura delle prove.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve rendere conto dei fatti storici rilevanti in modo non apparente, perplesso o contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'esenzione dalla revocatoria fallimentare introdotta dalla disciplina degli immobili da costruire non ha efficacia retroattiva e non si applica a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, né a procedure concorsuali già aperte.
  • Nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Indizi quali protesti, procedure esecutive e ipoteche giudiziali possono integrare la prova presuntiva della scientia decoctionis se, nel loro insieme, rendono plausibile che il terzo percepisse i sintomi dello stato di decozione.
  • La valutazione sulla sussistenza e sulla forza delle presunzioni è attività di merito; in cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio per proporre una diversa ricostruzione dei fatti, salvo omesso esame di un fatto decisivo.
  • La revocatoria fallimentare ha natura costitutiva: l'atto originariamente valido ed efficace diventa inefficace verso la massa solo con la sentenza di accoglimento, con conseguente decorrenza dalla domanda degli effetti restitutori e dell'indennizzo per il godimento del bene.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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