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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06167/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (difensore / ministero)

La controversia

La controversia origina da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato i compensi in favore dell'avvocato di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione e, in ogni caso, valorizzando la conoscenza dell'atto tramite trasmissione del fascicolo per il visto del P.M. Nel ricorso per cassazione la Procura ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la semplice schermata SICID non provasse la comunicazione nelle forme di legge; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non aveva considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, con conseguente erronea allocazione dell'onere probatorio in capo al P.M.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur non aderendo integralmente alla motivazione del Tribunale sulla comunicazione dell'atto, ha ritenuto comunque corretta la declaratoria di tardività dell'opposizione, perché il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 soggiace, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, il decreto di liquidazione era stato emesso il 7 settembre 2018 e depositato il 23 ottobre 2018, mentre l'opposizione era stata depositata il 29 settembre 2020, dunque ben oltre il termine semestrale applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché il ricorrente è la Procura della Repubblica, organo propulsore dell'attività giurisdizionale, e perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine di impugnazione; la sua tardività comporta l'inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito, poiché la tardività era comunque ravvisabile per superamento del termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'opponente che contesta la tardività deve allegare e provare la tempestività dell'opposizione; nel caso concreto, tuttavia, la domanda era comunque tardiva rispetto al termine lungo.

  • art. 327 c.p.c.

    Si applica anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quando non intervenga la comunicazione del provvedimento; il termine semestrale assicura un congruo spatium deliberandi e la formazione della cosa giudicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della Procura della Repubblica.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per analogia e in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 106/2016, quale espressione dell'esigenza di un termine per l'impugnazione e per la formazione del giudicato.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, ove non risulti tempestivamente proposta dalla comunicazione del provvedimento, è comunque soggetta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile in via generale.
  • La mancata o contestata comunicazione del provvedimento non consente un'impugnazione sine die: l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici impone pur sempre la formazione della cosa giudicata entro il termine semestrale applicabile ratione temporis.
  • Se l'ordinanza impugnata individua una tardività autonoma e dirimente rispetto al termine lungo, i motivi di ricorso che attaccano solo la ritualità della comunicazione non sono idonei a determinare la cassazione della decisione.
  • Nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, chi contesta la tempestività dell'opposizione deve allegare elementi idonei a dimostrarla; tuttavia, quando il ricorso è proposto oltre il termine lungo, la questione della comunicazione può divenire irrilevante ai fini del decidere.
  • La Procura della Repubblica, in quanto organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è di regola condannabile alle spese processuali, anche in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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