Cassazione Civile, Ordinanza n. 24798/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA richiesto da una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione non avesse contestato, nel provvedimento di diniego né in giudizio, la sussistenza dei presupposti sostanziali del rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e, ove occorresse, dell'art. 360 c.p.c.; ha dedotto, in sostanza, che la motivazione della sentenza di appello era carente e superficiale, non consentiva di seguire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, e aveva erroneamente fondato la decisione sulla sola mancata contestazione dell'Ufficio, senza verificare l'effettivo assolvimento da parte della contribuente dell'onere di provare i presupposti del rimborso. La contribuente si è costituita con controricorso eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha escluso che, in una controversia avente ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso, il diniego debba essere motivato come un avviso di accertamento e ha ribadito che il contribuente che chiede il rimborso assume la posizione di attore in senso sostanziale, con conseguente onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Ha quindi censurato la sentenza della CTR perché aveva valorizzato solo la mancata contestazione dell'Ufficio senza esaminare le ragioni di appello e senza verificare se la contribuente avesse fornito la prova dei presupposti del rimborso. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario, la controversia sul rigetto di un'istanza di rimborso va decisa applicando i principi sul riparto dell'onere della prova e non sulla base di una pretesa necessità di contestazione analoga a quella propria degli atti impositivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve consentire di ricostruire l'iter logico della decisione; una motivazione che si arresti alla sola mancata contestazione senza verificare la prova dei fatti costitutivi è censurabile.
Il giudice deve pronunciarsi sulle ragioni dedotte in appello e non può ometterne l'esame sostanziale.
Nel giudizio di rimborso il contribuente è onerato di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
È il parametro del ricorso per cassazione richiamato per denunciare il vizio di motivazione e la violazione di legge.
art. 12 preleggi
La motivazione del giudice di merito deve rispettare i canoni ermeneutici e il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il rigetto di un'istanza di rimborso, il contribuente che agisce in giudizio è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Il diniego di rimborso non è assimilabile a un avviso di accertamento: non è richiesto che sia motivato con l'esaustività tipica degli atti impositivi, e l'Amministrazione può sviluppare in giudizio difese anche ulteriori rispetto a quelle poste a base del provvedimento.
- La mancata contestazione dell'Ufficio non può di per sé comportare il riconoscimento del diritto al rimborso se i fatti costitutivi della pretesa non sono stati provati dal contribuente; il principio di non contestazione opera, nel processo tributario, sul piano probatorio e nei limiti in cui la prova dei fatti non incomba sull'Amministrazione.
- L'illegittimità del provvedimento di diniego per difetto di motivazione non equivale automaticamente all'accoglimento della domanda di rimborso, dovendo comunque il giudice verificare la fondatezza sostanziale della pretesa.
- Il giudice di merito deve esaminare le ragioni di appello e verificare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente, non potendo arrestarsi a un rilievo meramente formale sulla mancata contestazione dell'ente impositore.
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