Sentenza n. 239/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 289 del 15 marzo 2019 del Tribunale di Crotone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 289 del 15 marzo 2019 del Tribunale di Crotone, immediatamente esecutivo e non opposto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Crotone aveva ingiunto alla Provincia di Crotone il pagamento in favore della società ricorrente di € 32.610,44, oltre accessori e spese. Il decreto, notificato il 20 marzo 2019, era immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. e non era stato opposto. Persistendo l’omesso pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, gli interessi e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Provincia non si è costituita e non ha dimostrato di avere adempiuto al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo della Provincia di Crotone di eseguire integralmente il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già pagato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha stabilito che gli interessi sono dovuti al saggio legale, poiché il titolo riconosceva gli interessi “come da domanda” senza indicare uno specifico saggio. Ha ritenuto ammissibile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche per l’ottemperanza di condanne pecuniarie e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e opera fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Per l’eventuale inerzia successiva al termine assegnato è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della creditrice entro i successivi 90 giorni. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 2.033,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del giudicato e delle decisioni giurisdizionali esecutive non adempiute dall’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità è stata ritenuta applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Rileva quale base dell’immediata esecutività del decreto ingiuntivo azionato in ottemperanza.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione novellatrice dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nel senso dell’ammissibilità della penalità di mora anche in relazione a condanne pecuniarie.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non dimostri di avere dato integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, non opposto e dunque idoneo a fondare l’obbligo di pagamento azionato davanti al giudice amministrativo.
- Quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi “come da domanda” ma non indica uno specifico saggio e la domanda monitoria non contiene una diversa indicazione, gli interessi dovuti in sede di ottemperanza sono calcolati al saggio legale.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per il ritardo nell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, purché non ricorrano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
- La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e può cumularsi con gli interessi dovuti sul credito principale; può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
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