Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22165/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un accertamento IVA con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione relativa ad acquisti intracomunitari di prodotti informatici, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti perché effettuate tramite società prive di effettiva organizzazione e ritenendo la contribuente non estranea alla frode IVA a monte. Dopo il rigetto del precedente ricorso per cassazione della società, la contribuente ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza di legittimità. Con un unico motivo ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse confuso un'istanza e un decreto di archiviazione con una successiva sentenza penale di proscioglimento del legale rappresentante, che la ricorrente assumeva rilevante quale ius superveniens ai sensi dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000. Ha quindi chiesto di rimuovere l'ordinanza di cassazione sul presupposto che tale provvedimento penale dovesse avere efficacia nel giudizio tributario. L'Agenzia ha resistito contestando la sussistenza dell'errore revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto denunciato non sussistesse e comunque non fosse decisivo: l'ordinanza impugnata non aveva confuso due diversi provvedimenti, ma aveva esaminato specificamente la sentenza di non luogo a procedere/proscioglimento e ne aveva escluso l'efficacia vincolante nel processo tributario. Inoltre, la Corte ha rilevato che l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 si riferisce alle sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento e per le formule "fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", mentre il provvedimento richiamato dalla ricorrente era una decisione resa in udienza preliminare, di natura processuale e non assimilabile a un'assoluzione dibattimentale nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; sono state liquidate anche somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata del giudizio e per la possibilità di decisione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato nel quadro del procedimento camerale conseguente alla proposta di definizione accelerata

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato, in combinato con l'art. 51 c.p.c., per escludere incompatibilità del giudice relatore/proponente

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    individua l'errore di fatto revocatorio, che deve consistere in una falsa percezione della realtà o svista materiale decisiva e non cadere su un punto controverso

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato quale base della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    disposizione invocata dalla ricorrente; la Corte ne afferma l'applicazione solo alle sentenze irrevocabili di assoluzione pronunciate dopo dibattimento e per determinate formule assolutorie, escludendola per il proscioglimento in udienza preliminare

  • art. 425, comma 3, c.p.p.

    richiamato per qualificare il provvedimento penale come sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, avente natura processuale e non di assoluzione nel merito

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    usato per la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e alla Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio/ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di ricorso inammissibile

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    menzionato per escluderne l'applicazione retroattiva nel precedente giudizio di legittimità

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro una sentenza di cassazione è configurabile solo se riguarda una falsa percezione di un fatto interno agli atti del giudizio di legittimità, decisivo e non controverso; non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o probatorie.
  • Se il giudice di legittimità ha esaminato specificamente il provvedimento contestato, non sussiste errore revocatorio per asserita confusione con altro atto, quando la censura mira in realtà a criticare il contenuto della valutazione compiuta.
  • L'efficacia vincolante nel processo tributario della sentenza penale richiamata dall'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 presuppone una sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento e per le formule tassativamente previste; non vi rientra il provvedimento di non luogo a procedere emesso in udienza preliminare.
  • Il proscioglimento in udienza preliminare ha natura processuale e non equivale a un'assoluzione nel merito idonea, di per sé, a spiegare efficacia di giudicato nel giudizio tributario.
  • La revocazione non può essere impiegata per introdurre nel giudizio di cassazione documenti o prospettazioni che attengono in realtà alla critica della precedente decisione di merito o di legittimità, dovendo il vizio essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.