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Sentenza

Sentenza n. 2561/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mlf Me.Di. Analisi S.C.A.R.L. il 9/11/2023: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0138888 del 12.07.2023, avente ad oggetto la “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021” di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0122195 del 20.06.2023, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2021. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”.

Giustizia amministrativa202300690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione sulla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e, con motivi aggiunti, atti relativi alla chiusura e all’avvio del procedimento per il recupero del saldo amministrativo contabile dell’anno 2021

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la deliberazione dell’ASL relativa alla regressione tariffaria unica per l’anno 2021, deducendo carenza assoluta di motivazione, violazione degli artt. 3 e 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, del d.P.C.A. Regione Campania n. 10 del 17 gennaio 2020, dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento. In particolare, ha contestato l’utilizzo, per il calcolo della regressione, delle risultanze di precedenti elaborazioni relative alla regressione tariffaria unica, lamentando contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti, contraddittorietà interna e mancata considerazione di fatti e giudizi sopravvenuti. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota di chiusura del procedimento per il recupero del saldo amministrativo contabile 2021 e la presupposta comunicazione di avvio, deducendone l’illegittimità derivata. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità per la sottoscrizione dei contratti sanitari contenenti una clausola di salvaguardia e la mancata notifica ai controinteressati, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, il Collegio ha ritenuto che le censure riguardassero esclusivamente modalità, tempi e calcolo della regressione tariffaria, senza investire gli atti autoritativi a monte con cui erano stati stabiliti la regressione e i relativi criteri. In tale fase l’ASL agisce mediante atti paritetici, iure privatorum, applicando meccanismi previsti dall’accordo contrattuale e incidendo sulla quantificazione del corrispettivo spettante alla struttura. Il petitum sostanziale concerne quindi l’effettiva debenza e quantificazione dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da un soggetto privato accreditato, con lesione di una posizione di diritto soggettivo, e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sono stati fatti salvi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato e depositato prima delle citate ordinanze delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Il rapporto tra struttura privata accreditata e servizio sanitario regionale si svolge nell’ambito dell’accreditamento istituzionale e di appositi accordi contrattuali; la controversia sulla concreta quantificazione dei corrispettivi, quando non investe il potere autoritativo a monte, ha natura patrimoniale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione era invocata per contestare il difetto di motivazione della deliberazione, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione era richiamata dalla ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata, poiché la controversia è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario.

  • d.P.C.A. Regione Campania n. 10 del 17 gennaio 2020

    La violazione dell’atto regionale era stata dedotta con riferimento ai criteri di regressione tariffaria, senza esame di merito da parte del TAR.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Massime di principio

  • Quando una struttura sanitaria privata accreditata contesta esclusivamente modalità, tempi o conteggi della regressione tariffaria e la conseguente quantificazione dei corrispettivi, senza mettere in discussione gli atti autoritativi a monte che hanno disposto la regressione o fissato i relativi criteri, la controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nella fase di applicazione degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, l’azienda sanitaria agisce mediante atti paritetici e non nell’esercizio di poteri autoritativi quando si limita ad applicare il tetto di spesa e i meccanismi contrattuali di determinazione del corrispettivo.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve essere effettuata sulla base del petitum sostanziale: la mera impugnazione formale di una deliberazione di regressione tariffaria non radica la giurisdizione amministrativa se la domanda mira sostanzialmente a ottenere il riconoscimento di maggiori corrispettivi contrattuali.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione della controversia davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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