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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva riqualificato l'associazione sportiva dilettantistica come ente esercente attività commerciale, ritenendo imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA le prestazioni rese e recuperando induttivamente maggiori ricavi sulla base della documentazione contabile e delle schede di iscrizione. I contribuenti avevano impugnato l'avviso sostenendo, tra l'altro, che l'associazione si era estinta il 3 novembre 2010, prima della notifica dell'accertamento, e che pertanto l'atto e il processo non potevano essere validamente riferiti all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sotto il profilo preliminare e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che il processo non poteva avere inizio. Ha chiarito che, per un ente non iscritto nel registro delle imprese, l'estinzione non dipende dalla cancellazione formale, ma dall'effettiva cessazione dell'attività. Tuttavia, una volta estinto l'ente, esso perde la capacità processuale e la legittimazione; il ricorso introduttivo era stato proposto dall'associazione ormai estinta, anziché dai soci subentrati nella posizione sostanziale e processuale. La questione relativa alla validità della notifica agli associati è stata ritenuta irrilevante. Gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    La disciplina dell'estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non è estensibile ai soggetti non iscritti.

    Per gli enti o soggetti non iscritti nel registro delle imprese, l'inizio e la fine dell'attività imprenditoriale dipendono dalla situazione effettiva e non da una formalità di iscrizione o cancellazione.

  • Art. 38 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità e alla posizione degli associati, ma la decisione si concentra soprattutto sulla perdita della capacità processuale dell'associazione estinta.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 65

    La successione nella posizione del contribuente estinto o deceduto richiede che gli atti siano correttamente riferiti e notificati ai soggetti subentranti; non è configurabile un rapporto tributario processuale con un soggetto non più esistente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando un ente non iscritto nel registro delle imprese cessa realmente la propria attività, la sua estinzione può essere riconosciuta anche senza una cancellazione formale.
  • Un avviso o un ricorso riferito a un soggetto già estinto presenta un problema di capacità e legittimazione processuale: il processo non può validamente iniziare o proseguire in nome dell'ente estinto.
  • Dopo l'estinzione dell'ente, gli eventuali successori sostanziali e processuali devono essere individuati e devono agire o essere destinatari degli atti nella forma corretta.
  • La corretta notifica dell'avviso agli associati non sana necessariamente il fatto che il ricorso originario sia stato proposto dall'associazione ormai estinta.
  • La questione processuale relativa all'esistenza e alla capacità della parte ha priorità rispetto all'esame del merito dell'accertamento fiscale; se il processo è originariamente invalido, le contestazioni sulla natura commerciale dell'attività possono restare assorbite.

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