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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6225 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico per il 2001, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito induttivamente volume d’affari, reddito d’impresa e valore della produzione, ai fini IVA, delle imposte dirette e IRAP, emettendo un avviso di accertamento. R.A. lo aveva impugnato, ottenendo l’annullamento in primo grado. In appello, il giudice ha accolto parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio, annullando le sole sanzioni e confermando la pretesa impositiva, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo e rilevando che il contribuente non aveva contestato nel merito il quantum. In Cassazione R.A. ha dedotto: (1) la violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancassero elementi rivelatori di inesattezze e che non fosse stato attivato il contraddittorio preventivo; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c. e vizi motivazionali sulla ricostruzione della sua condotta processuale e sulla mancata contestazione del quantum; (3) vizio motivazionale per non aver considerato le contestazioni sull’erroneità del reddito formulate in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 31 gennaio 2017 depositata il 10 marzo 2017, ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e rigettato il secondo, respingendo quindi il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché non decisivo: l’art. 39 consente l’accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione annuale, sicché la decisione d’appello era conforme a legge. Il secondo è infondato: non ricorre nullità della sentenza quando siano individuabili il thema decidendum e le ragioni della decisione; in questo caso il giudice d’appello aveva indicato l’omessa dichiarazione e la mancata contestazione nel merito del quantum. Il terzo è inammissibile perché R.A. non si era costituito in appello e non aveva quindi riproposto le questioni non accolte in primo grado, da considerarsi rinunciate. È rimasta ferma la decisione d’appello, che aveva annullato le sole sanzioni e conservato la pretesa impositiva. Il contribuente è stato condannato alle spese in favore della parte costituita, liquidate in 5.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Ciò in quanto la stessa norma invocata consente l'accertamento induttivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, di guisa che la corrispondente statuizione della sentenza impugnata è conforme a legge.

    L’omessa presentazione della dichiarazione annuale costituisce, secondo la decisione, una condizione che consente all’Ufficio di procedere all’accertamento induttivo; non occorre, per la legittimità di tale metodo nel caso esaminato, dimostrare ulteriori circostanze rivelatrici di inesattezze.

  • Art. 132 c.p.c.

    questa Corte ha già stabilito che anche la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa ne determina la nullità soltanto allorquando renda impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. n. 24610/08).

    L’omessa esposizione di alcuni elementi dello svolgimento processuale o dei fatti rilevanti non comporta di per sé nullità: la nullità sussiste solo se impedisce di comprendere quale questione sia stata decisa e quali ragioni sostengano il dispositivo.

  • Art. 346 c.p.c.

    la norma - stabilita dall'art. 346 c.p.c., e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 56, - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. n. 9217/07; n. 25313/10; n. 20062/14).

    Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte nel giudizio d’appello; altrimenti si considerano rinunciate, anche se l’appellato-contribuente non si è costituito in appello.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    la norma - stabilita dall'art. 346 c.p.c., e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 56, - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. n. 9217/07; n. 25313/10; n. 20062/14).

    Nel giudizio tributario d’appello, le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte espressamente; la mancata costituzione dell’appellato non esonera da tale onere e comporta che le questioni non riproposte si intendano rinunciate.

Massime di principio

  • L’omessa dichiarazione annuale può legittimare l’accertamento induttivo; per contestarne il risultato il contribuente deve formulare contestazioni concrete e di merito sulla ricostruzione o sul quantum.
  • In appello occorre riproporre espressamente le domande e le eccezioni non accolte in primo grado. Se non vengono riproposte, si considerano rinunciate anche quando il contribuente non si costituisce nel giudizio d’appello.
  • Una sentenza non è nulla per la sola omissione della descrizione dello svolgimento del processo o di alcuni fatti: il vizio rileva se rende impossibile identificare la questione decisa e le ragioni della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura processuale deve essere formulata con il corretto motivo di ricorso e deve essere decisiva; la contemporanea deduzione di vizi incompatibili o non adeguatamente inquadrati può condurre all’inammissibilità.

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