Sentenza n. 2348/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della nota del Comune di Catania n. 15900 in data 13 gennaio 2026, con cui l’Amministrazione ha invitato gli operatori del settore a versare entro il 31 gennaio 2026 il canone unico patrimoniale relativo alla componente pubblicitaria secondo le tariffe aggiornate; b) della deliberazione consiliare n. 49 del 20 maggio 2021, limitatamente alla disciplina delle tariffe per l’esposizione pubblicitaria; c) della deliberazione di Giunta n. 82 del 23 giugno 2021, nella parte relativa all’allegato B, recante le tariffe del canone per l’esposizione pubblicitaria; d) della deliberazione di Giunta n. 253 del 18 dicembre 2025, nella parte relativa all’adeguamento ISTAT delle medesime tariffe di cui all’allegato B.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di quantificazione del canone unico patrimoniale e deliberazioni comunali recanti il regolamento, le tariffe per l'esposizione pubblicitaria e l'adeguamento ISTAT delle tariffe
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatore pubblicitario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale del 13 gennaio 2026, il regolamento consiliare del 2021, la deliberazione di Giunta del 2021 sulle tariffe pubblicitarie e la deliberazione di Giunta del 18 dicembre 2025 sull'adeguamento ISTAT. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'aumento del 50% per impianti LED, rotor, display e maxischermi fosse stato introdotto senza determinare il gettito delle entrate sostituite, senza dimostrare la necessità dell'incremento e senza giustificare la differenziazione tariffaria. Ha inoltre dedotto l'incompetenza della Giunta, ritenendo che la determinazione delle tariffe spettasse al Consiglio comunale, nonché l'illegittimità dell'adeguamento ISTAT del 15,80%, calcolato cumulativamente sulla variazione dell'indice FOI tra giugno 2021 e dicembre 2024. Secondo la ricorrente, l'art. 19-bis del decreto-legge n. 95/2025 consentirebbe soltanto una rivalutazione annuale per il futuro e non il recupero di variazioni maturate negli anni precedenti; sarebbero inoltre violati i principi di irretroattività, buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla nota individuale, sostenendo che essa costituisse un atto paritetico di quantificazione di una pretesa patrimoniale, e ha difeso la legittimità delle tariffe, della competenza della Giunta e dell'adeguamento cumulativo.
La decisione
Il TAR ha distinto tra gli atti generali di disciplina tariffaria e la nota individuale di concreta quantificazione. Quanto alla nota n. 15900/2026, ha rilevato che essa non contiene una disciplina generale e astratta, ma comunica al singolo soggetto passivo l'importo dovuto e le modalità di pagamento. Poiché il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, le controversie sulla debenza, misura ed esigibilità concreta della pretesa individuale appartengono alla giurisdizione tributaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente alla nota, con indicazione del giudice tributario quale giudice munito di giurisdizione. Quanto alla deliberazione di Giunta n. 253/2025, il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura sull'adeguamento cumulativo del 15,80%. L'art. 19-bis del decreto-legge n. 95/2025 attribuisce una facoltà di rivalutazione annuale sulla base dell'indice rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente; non consente di recuperare in un'unica soluzione le variazioni ISTAT maturate tra il 2021 e il 2024, quando tale specifica facoltà non era ancora prevista. La norma non ha natura interpretativa o retroattiva e non può trasformare in crediti già sorti incrementi che il Comune non aveva disposto. Il Comune avrebbe potuto rivalutare annualmente il canone nei limiti temporali della norma oppure modificare le tariffe sulla base di un'istruttoria e di una motivazione riferite ai criteri legislativi di ragionevolezza, gradualità e impatto ambientale e urbanistico, ma non poteva qualificare il recupero cumulativo dell'inflazione come esercizio della facoltà di rivalutazione annuale. La deliberazione n. 253/2025 è stata pertanto annullata in parte qua, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Sono state respinte le censure di incompetenza: al Consiglio spettano l'istituzione e l'ordinamento generale del tributo, mentre alla Giunta compete la concreta determinazione e l'adeguamento delle tariffe nei limiti di legge e regolamento. È stata respinta anche la censura secondo cui sarebbe stata necessaria una previa modifica del regolamento consiliare, poiché la facoltà di rivalutazione discende direttamente dalla legge. Il TAR ha escluso inoltre un obbligo di perpetua corrispondenza tra il gettito del canone e quello delle entrate sostituite, ritenendo il principio di invarianza riferito alla fase istitutiva. Le censure contro le deliberazioni del 2021 sono state respinte: la differenziazione tariffaria per tipologia, superficie e natura luminosa degli impianti è stata ritenuta ragionevole; le maggiorazioni per LED, rotor e strutture analoghe risultavano già contemplate da una precedente deliberazione consiliare e il principio di invarianza va verificato con riferimento all'intero sistema delle entrate confluite nel canone, non a una singola categoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
Il canone unico patrimoniale sostituisce precedenti entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari; il comma 817 disciplina l'invarianza nella fase istitutiva e, nel testo vigente, consente la rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT e la modifica delle tariffe secondo criteri legislativi.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
rivalutare annualmente il canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente
La facoltà di rivalutazione è annuale e non consente il recupero cumulativo di variazioni maturate prima dell'introduzione della facoltà.
art. 19-bis d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025
La disposizione ha introdotto la facoltà di rivalutazione annuale del canone; non ha natura interpretativa o retroattiva e opera per il futuro.
art. 1, comma 757, l. 207/2024
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, in relazione ai criteri di ragionevolezza, gradualità e impatto ambientale e urbanistico.
Il Consiglio comunale è competente per l'istituzione e l'ordinamento generale dei tributi e delle entrate, mentre la Giunta può determinare concretamente le tariffe e il loro adeguamento nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.
art. 1, commi 831 e 831-bis, l. 160/2019
Le specifiche disposizioni di rivalutazione previste per determinate occupazioni confermano, secondo il TAR, che prima della novella del 2025 non esisteva un generale meccanismo automatico di indicizzazione del canone unico patrimoniale.
Massime di principio
- La facoltà legislativa di rivalutare annualmente un canone sulla base dell'indice ISTAT rilevato alla fine dell'anno precedente opera per le annualità successive all'introduzione della facoltà e non consente di recuperare cumulativamente variazioni dell'indice maturate in periodi anteriori, salvo un'espressa previsione retroattiva o interpretativa.
- L'amministrazione non può qualificare il recupero cumulativo dell'inflazione pregressa come rivalutazione annuale quando la legge distingue tale facoltà dalla diversa potestà di modificare le tariffe. Una modifica tariffaria alternativa richiede il rispetto dei criteri legislativi, un'istruttoria adeguata e una motivazione riferita agli elementi normativamente rilevanti.
- La natura tributaria del canone unico patrimoniale comporta che le controversie sulla debenza, misura ed esigibilità della pretesa concretamente riferita al singolo contribuente appartengano alla giurisdizione tributaria; resta distinta l'impugnazione degli atti generali e astratti che disciplinano il canone e le relative tariffe.
- Nella disciplina comunale delle entrate, al Consiglio spettano l'istituzione e l'ordinamento generale del tributo, mentre alla Giunta compete la concreta determinazione e l'adeguamento delle tariffe quando non siano modificati i presupposti, le categorie, le esenzioni, le riduzioni o gli altri elementi generali della disciplina.
- Il principio di invarianza previsto per l'istituzione del canone unico patrimoniale si riferisce alla fase istitutiva e non impone una perpetua corrispondenza tra il gettito del canone e quello delle entrate sostituite; inoltre, il confronto va effettuato rispetto al complessivo sistema delle entrate confluite nel canone e non a una singola categoria di impianti.
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