Cassazione Penale, Sentenza n. 21964/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva (procedimento ex art. 545-bis c.p.p.) per una condanna per rapina aggravata in concorso. Il ricorrente deduceva violazione di norme penali e costituzionali sostenendo che il riconoscimento in giudizio di circostanze attenuanti, prevalenti o equivalenti rispetto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n.1 c.p., avrebbe dovuto neutralizzare la natura "ostativa" del reato ai fini dell'art. 59 L. 689/1981 (lett. d) modificata dal d.lgs. 150/2022), e che l'eventuale ostatività prevista dall'art. 4-bis L. 354/1975 opererebbe solo se fosse accertato un collegamento con criminalità organizzata/terrorismo, collegamento che secondo il ricorrente non sussisteva.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena. La Corte ha ritenuto applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022, interpretata nel suo insieme secondo il criterio dell'art. 95 del decreto e dell'art. 2 c.p. La norma ostativa (art. 59, lett. d) L. 689/1981) è stata letta nel senso che rileva l'imputazione per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis L. 354/1975 (quoad factum e non quoad poenam): il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di merito non neutralizza, ai fini dell'accesso alle pene sostitutive, la categoria astratta del reato ostativo. Inoltre, la verifica circa l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, prevista dall'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord. pen., non può essere svolta dal giudice della cognizione nell'ambito del procedimento per la sostituzione della pena, ma compete al tribunale di sorveglianza nell'apposita sequenza procedimentale; pertanto la richiesta di sostituzione è stata correttamente respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; il provvedimento adottato all'esito dell'udienza ex art. 545-bis non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.
art. 59 L. 689/1981 (lett. d))
La lettera d) configura una causa soggettiva ostativa quando l'imputato è titolare di una imputazione per uno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen.; tale ostatività è valutata sull'astratto titolo di reato e non è eliminata dal riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di merito.
art. 4-bis L. 26/7/1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Elenca i reati c.d. ostativi. Il collegamento con la criminalità organizzata/terroristica cui si riferisce il comma 1-ter deve essere accertato dal tribunale di sorveglianza secondo la procedura dell'esecuzione, non dal giudice della cognizione che decide sulla sostituzione della pena.
d.lgs. 150/2022 (art. 95 e modifiche alla L. 689/1981)
Ha riformato il sistema delle sanzioni sostitutive; secondo l'art. 95, va confrontata nel suo complesso la disciplina nuova e quella previgente per applicare la legge più favorevole, senza combinare pani di norme diverse.
Principio della legge penale più favorevole e criterio interpretativo per l'applicazione delle norme penali nel tempo: il confronto va fatto sull'insieme delle norme che regolano l'istituto, non su singole disposizioni isolate.
La modifica che ha innalzato la soglia delle pene detentive astrattamente sostituibili (da 2 a 4 anni) è stata ritenuta, nel caso concreto, favorevole al ricorrente ma non sufficiente a consentire la sostituzione se l'ostatività prevista dall'art. 59 opera.
Le regole per la sospensione dell'esecuzione e il coinvolgimento del tribunale di sorveglianza; la giurisprudenza citata esclude la possibilità di valutare in questa sede la mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata ai fini di rimuovere l'ostatività.
art. 3 e art. 27 Cost.
Richiamate dal ricorrente per profili di legittimità costituzionale (parità di trattamento e funzione rieducativa della pena); la Corte ha ritenuto tali censure non fondate alla luce dell'interpretazione della normativa vigente.
Massime di principio
- La disciplina nuova sui benefici e sulle pene sostitutive (d.lgs. 150/2022) va applicata nel suo insieme; non è ammesso combinare parti della normativa nuova con parti della previgente per creare una fattispecie favorevole non prevista dal legislatore.
- La condizione ostativa prevista dall'art. 59 L. 689/1981 (lett. d) si valuta sulla base del titolo astratto del reato per cui l'imputazione è stata formulata (art. 4-bis Ord. pen.); il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di merito non neutralizza automaticamente tale ostatività ai fini dell'accesso alle pene sostitutive.
- L'accertamento circa l'eventuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata/terroristica, che può influire sull'accesso ai benefici penitenziari, compete al tribunale di sorveglianza nell'ambito della procedura esecutiva e non al giudice della cognizione chiamato a decidere sulla sostituzione della pena ex art. 545-bis c.p.p.
- Quando si valuta la possibilità di sostituzione della pena per reati indicati dall'art. 4-bis, occorre verificare separatamente: (a) l'esistenza dell'imputazione per un reato ostativo (fattispecie astratta) e (b) l'eventuale sussistenza di condizioni derogatorie, queste ultime solo nell'ambito del procedimento esecutivo innanzi al tribunale di sorveglianza.
- Le impugnazioni contro il rigetto di istanze ex art. 545-bis vanno proposte nei termini e modi corretti, tenendo conto che il provvedimento conclusivo dell'udienza ex art. 545-bis è parte integrante della sentenza che definisce il giudizio.
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