Cassazione Civile, Ordinanza n. 33162/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante per ottenere la demolizione di un fabbricato in stato di abbandono, dal quale provenivano infiltrazioni dannose, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava la decisione, respingendo l'appello proposto da una sola dei convenuti. In cassazione la ricorrente deduceva tre censure, tutte centrate sulla propria dedotta carenza di legittimazione passiva: sosteneva che l'immobile non le fosse mai entrato nel patrimonio perché il bene sarebbe pervenuto per successione da un dante causa deceduto nel 1972, senza mai accettazione espressa o tacita, con conseguente prescrizione del diritto di accettare l'eredità; lamentava inoltre il difetto di motivazione sulla sua eccezione di mancanza di titolarità del diritto di resistere in giudizio e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal decorso del termine decennale per accettare l'eredità. La Corte d'appello aveva però ritenuto integrata un'accettazione tacita dell'eredità valorizzando il comportamento processuale e dichiarativo della parte, che in giudizio si era qualificata comproprietaria di una quota dell'immobile, aveva manifestato l'intenzione di donare la quota ai fratelli o, in difetto, di promuovere divisione e vendita, aveva ribadito tali affermazioni anche nel cautelare e aveva poi dichiarato di essersi attivata per cedere gratuitamente la quota a fratelli o terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero gli elementi fattuali posti a base della decisione di merito, ma si risolvessero in una diversa lettura del materiale probatorio e in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi da atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che presuppongono la qualità di erede, come la manifestazione della volontà di disporre della quota ereditaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
l'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non potrebbe compiere se non quale erede
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi non solo da atti dispositivi in senso stretto, ma anche dal comportamento complessivo del chiamato, purché esso riveli in modo non equivoco la volontà di accettare e sia incompatibile con la rinuncia.
- Ai fini dell'accettazione tacita è decisivo che l'atto posto in essere presupponga la qualità di erede e non sarebbe legittimamente compiuto da chi sia ancora semplice chiamato.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- La denuncia di successione, quale adempimento meramente fiscale, non è di per sé sufficiente a dimostrare né l'accettazione tacita né, specularmente, la mancata accettazione dell'eredità.
- Quando la parte, nei propri atti difensivi, si qualifica come proprietaria o comproprietaria del bene ereditario e manifesta la volontà di disporne, tali dichiarazioni possono integrare un indice univoco di accettazione tacita dell'eredità.
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