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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15227/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/04/2021 che aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi e aveva dichiarato la responsabilità penale degli imputati per il delitto ex art. 110 c.p. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (capo A). Giorgio Paolini deduceva la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione: secondo il difensore la Corte d'appello avrebbe assunto apoditticamente che le intercettazioni fossero riscontrate dai sequestri senza spiegare la natura e la provenienza delle sostanze sequestrate e il nesso probatorio tra conversazioni e partite sequestrate, oltre a contraddittorietà sul richiamo alla sentenza irrevocabile. Con un secondo motivo Paolini censurava la valutazione delle intercettazioni e la pretesa conferma mediante la sentenza irrevocabile del G.U.P. del 7/4/2010. Gomez Camilo Arango proponeva due motivi: il primo per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (contestando la valutazione negativa della personalità e invocando la detenzione di oltre sei anni e una sentenza estera di condanna favorevole), il secondo per mancato rinvio per acquisire la sentenza del Tribunale di Lione e valutare la possibile continuazione con il reato giudicato all'estero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Paolini ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva fornito un apparato argomentativo logico e congruo, fondato sulla valutazione congiunta di intercettazioni, esiti delle perquisizioni e sequestri (luogo e quantità di cocaina rinvenuta, utenze telefoniche intercettate, documenti falsi riconducibili all'Arango) e sulla sentenza penale irrevocabile pregressa, elementi che, anche congiuntamente, giustificano la affermazione di responsabilità per il capo A). La Cassazione ha escluso che fosse necessario provare che lo stupefacente sequestrato appartenesse alla medesima fornitura citata nelle conversazioni, ritenendo sufficiente il riscontro della concreta disponibilità di cocaina. Per Arango i motivi sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati: la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se motivato; la richiesta di rinvio per acquisire la sentenza del Tribunale di Lione è risultata priva di rilievo perché la continuazione non è applicabile tra reati giudicati in Italia e sentenze di uno Stato UE non riconosciute nell'ordinamento italiano salvo casi specifici previsti dal d.lgs. n. 73/2016. Sono state condannate le parti ricorrenti alle spese e ad una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma richiamata per delimitare le censure di legittimità: la Corte ricorda che i motivi devono esporre specifiche violazioni di legge o vizi logico-argomentativi apprezzabili in sede di legittimità; i profili di mera rivalutazione delle prove sono inammissibili

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata (traffico/detenzione di stupefacenti); la Corte conferma la condanna per il capo A) sulla base degli elementi probatori valutati in sede di merito

  • art. 187, 192 comma 2, 266 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle modalità di utilizzazione delle intercettazioni e all'istruttoria: la Corte ritiene corretta la valutazione che connette contenuti intercettativi e risultati delle perquisizioni

  • art. 125, comma 3, e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norme richiamate dal difensore circa le prove e la motivazione del giudice; la Cassazione ritiene che il giudice di merito si sia adeguatamente confrontato con gli elementi probatori

  • art. 133 c.p.

    Riferita al tema delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il riconoscimento richiede elementi positivi e che il diniego è motivato quando manchino fatti idonei a giustificare speciali ragioni di benevolenza

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e art. 24 Cost.

    Richiamate in relazione all'acquisizione di documenti/processi esteri: la Cassazione osserva che non è sempre obbligatorio il rinvio per acquisire sentenze straniere e che il procedimento deve rispettare i limiti di rilevanza previsti dalla normativa

  • art. 3 d.lgs. 12/05/2016 n. 73

    Norma che disciplina l'efficacia delle sentenze penali straniere nell'ordinamento italiano: la Corte conferma che non è possibile riconoscere la continuazione con sentenze straniere non riconosciute salvo i casi previsti dal decreto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e alle sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice del merito: risultano inammissibili i motivi che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze probatorie senza dimostrare vizi logico-giuridici rilevabili in sede di legittimità
  • Intercettazioni corroborate da sequestri e riscontri materiali (utenze, documenti falsi, perquisizioni) possono legittimamente fondare la condanna anche se non si prova che lo stupefacente sequestrato appartenga esattamente alla stessa fornitura citata nelle conversazioni
  • La concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto: in Cassazione è insindacabile ove la motivazione di merito risulti non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti
  • Non è automatico né obbligatorio il rinvio per acquisire sentenze straniere; inoltre la continuazione tra reati giudicati in Italia e sentenze di Stati UE non riconosciute non è applicabile, salvo le specifiche ipotesi previste dal d.lgs. n. 73/2016
  • Richiedere l'annullamento o la riconsiderazione di una sentenza per contraddittorietà o insufficiente argomentazione richiede di indicare precisamente i punti del ragionamento illogici o carenti; censure generiche sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni

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