Cassazione Civile, Ordinanza n. 31998/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapimento di un neonato avvenuto poche ore dopo la nascita all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale pubblico, mentre il bambino era stato affidato alla madre in regime di rooming in. I genitori hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che la struttura sanitaria avesse violato gli obblighi di protezione, custodia e vigilanza derivanti dal contratto di spedalità. In appello la domanda è stata rigettata, con esclusione sia dell'inadempimento della struttura sia del nesso causale tra eventuale omissione e rapimento. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1218, 1175, 1375 c.c. e dell'art. 7 della legge n. 24/2017, sostenendo che la struttura avesse un obbligo di protezione del neonato e che tale obbligo non dipendesse da specifiche regole interne o da una formalizzata disciplina della vigilanza. Hanno inoltre richiamato l'affidamento della paziente sul fatto che nel reparto operasse personale effettivo della struttura e hanno sostenuto che una corretta vigilanza sugli accessi e sulla circolazione nei reparti avrebbe impedito il rapimento. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., insistendo sul fatto che la rapitrice era entrata come apparente infermiera, circolando nell'ospedale per circa un'ora e fuori dall'orario di visita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo di sorveglianza della struttura sanitaria va modulato in base alle circostanze concrete: nel caso di specie il neonato era stato affidato alla madre, persona capace e assistita da un familiare, sicché non era esigibile una vigilanza continua del personale ospedaliero. La Corte ha inoltre escluso il nesso causale tra una eventuale omissione di vigilanza e il rapimento, qualificando la condotta della rapitrice come fatto illecito doloso del terzo, idoneo a interrompere il nesso eziologico e a costituire causa esclusiva dell'evento. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui lamentava la mancata considerazione dell'uniforme da infermiera, poiché tale dato era stato espressamente considerato; inammissibile nella parte in cui contestava l'accertamento secondo cui l'ingresso era avvenuto durante l'orario di apertura al pubblico, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; qui è stato il veicolo del primo motivo.
Consente di dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ne ha limitato l'uso, escludendo che fosse utilizzabile per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
È richiamato per la responsabilità contrattuale da inadempimento della struttura sanitaria rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di spedalità.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte lo collega alla valutazione concreta dell'obbligo di vigilanza.
La Corte afferma che dal contratto di ricovero derivano anche obbligazioni ulteriori, tra cui quella di protezione, in forza dell'integrazione del contratto secondo legge, usi ed equità.
Richiamato per l'operato del personale sanitario, di cui la struttura risponde nell'adempimento della prestazione principale di cura.
La Corte lo richiama per affermare che l'estensione della prestazione di sorveglianza dipende dallo specifico interesse creditorio e dalle circostanze del caso concreto.
Richiamato per escludere che il rapimento del neonato rientri tra le conseguenze prevedibili e normali dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di vigilanza.
art. 7 legge 8 marzo 2017 n. 24
È richiamato dai ricorrenti quale norma sull'assetto della responsabilità della struttura sanitaria; nel caso concreto non è stato ritenuto idoneo a fondare una responsabilità diversa da quella valutata alla luce del contratto di spedalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Dal contratto di spedalità derivano, oltre alla prestazione principale di cura, obbligazioni accessorie di protezione e vigilanza, ma il loro contenuto e la loro intensità non sono astratti e uniformi: vanno commisurati alle concrete condizioni soggettive e oggettive del paziente e al rischio effettivamente prevedibile.
- L'obbligo di sorveglianza della struttura sanitaria è tanto più intenso quanto maggiore è il rischio che il degente possa arrecare o subire danni; tuttavia età, incapacità o malattia sono meri indici di valutazione e non condizioni necessarie per la nascita dell'obbligo.
- Quando il paziente è affidato a un genitore o a un accompagnatore capace, la struttura non è automaticamente tenuta a una custodia continua assimilabile a quella del 'nido'; l'esigibilità della vigilanza va verificata in relazione al concreto assetto assistenziale.
- Il fatto illecito doloso del terzo può interrompere il nesso causale tra l'eventuale omissione della struttura e l'evento dannoso, se il danno non costituisce realizzazione di un rischio specifico creato dall'inadempimento ma deriva in via esclusiva dalla condotta sopravvenuta del terzo.
- In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una rivalutazione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato.
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