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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 37851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita del 28.12.2009 di porzioni di fabbricato (valore dichiarato Euro 170.000 rettificato in Euro 312.800). La ricorrente deduceva violazione della L. n. 212/2000 art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131/1986 (art. 52 e art. 51) sostenendo che l'avviso non fosse conforme perché non era stata allegata copia dell'atto usato come comparazione e non erano indicati elementi essenziali (categoria, classe, rendita, anno di costruzione, stato di conservazione), rendendo impossibile il confronto; inoltre la ricorrente forniva atti notarili di anni diversi (2007, 2010, 2011) che, a suo dire, dimostravano la congruità del prezzo dichiarato.

La decisione

Il ricorso è stato respinto in tutti i gradi. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR di Reggio Emilia, con sentenza del 16.1.2017, ha rigettato l'appello ritenendo che l'avviso di rettifica contenesse gli elementi necessari per individuare l'atto comparato (un rogito stipulato nello stesso anno e nella stessa zona per immobile similare) e che i documenti prodotti dalla contribuente non fossero idonei a sconfessare la valutazione dell'Agenzia (atti di annualità diverse e immobili non omogenei per consistenza). In Cassazione il ricorso della D. Immobiliare è stato rigettato: alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per omissione di trascrizione dell'avviso e dei documenti prodotti (violazione del principio di autosufficienza) e per tentativo di rivalutazione delle risultanze istruttorie, il motivo principale relativo all'obbligo di pluralità dei trasferimenti è stato ritenuto infondato (la norma non impone che i confronti siano plurimi; un unico atto comparabile entro il triennio può essere valido). La ricorrente è stata condannata alle spese del grado (Euro 2.300,00 compensi + Euro 200,00 esborsi) e al versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    La dicitura al plurale 'trasferimenti' non impone che gli elementi comparativi siano necessariamente plurimi; è ammissibile che il confronto sia basato su un unico atto similare rinvenibile nel triennio, insieme ad altri criteri parimenti rilevabili (perizie, reddito netto, elementi forniti dai comuni).

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52

    L'avviso deve riportare gli elementi necessari a consentire l'identificazione dell'atto o dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio; se tali elementi risultano nel testo dell'avviso, l'obbligo è soddisfatto anche in assenza di allegazione dell'atto, fermo restando che in sede contenziosa l'Ufficio deve provare gli elementi fattuali a supporto della rettifica.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    La norma tutela il diritto di difesa del contribuente richiedendo motivazione sufficiente dell'atto; tuttavia la mancata allegazione dell'atto comparato non rende automaticamente nulla l'avviso se dal corpo dell'avviso risultano gli elementi essenziali per l'individuazione e per consentire la contestazione, mentre la mancata produzione o trascrizione da parte del contribuente nei gradi successivi può rendere inapplicabile il controllo di alcune censure.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), la Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati alcuni motivi per omessa trascrizione dei documenti e per richiesta di rivalutazione delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di diritto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicazione, ratione temporis, della norma che comporta l'aggravio (raddoppio) del contributo unificato a carico della parte soccombente per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.5, Sent. n. 4221/2006)

    Conferma che i criteri di valutazione indicati dall'art. 51 sono parimenti rilevanti e che anche elementi alternativi possono costituire valido fondamento della rettifica.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica è valido se nel suo corpo contiene elementi sufficienti a identificare l'atto comparato o i criteri adottati; l'assenza materiale dell'atto allegato non invalida automaticamente l'avviso se le informazioni essenziali risultano dall'avviso stesso.
  • La norma che elenca 'trasferimenti' al plurale non impone che la rettifica si basi su più atti: può essere legittima anche una comparazione fondata su un unico atto similare rinvenuto nel triennio, purché congruo e documentato.
  • È onere dell'Ufficio provare, in sede contenziosa, gli elementi fattuali a supporto della rettifica; è onere del contribuente, per essere esaminato in cassazione, trascrivere e depositare nei motivi i documenti che pretende utili (principio di autosufficienza).
  • La cassazione non è sede per una rivalutazione di merito o per riesaminare la valutazione comparativa già fatta dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o carenza motivazionale rilevabile in base ai documenti effettivamente prodotti.
  • Documenti prodotti in giudizio devono essere omogenei e comparabili: atti riferiti ad annualità molto diverse o a immobili di consistenza differente rischiano di non scalfire la rettifica basata su un rogito similare nello stesso anno e nella stessa zona.
  • In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di giudizio e a maggiorazioni del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti; è quindi strategico valutare il rischio processuale prima di promuovere ricorsi di legittimità.

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