Sentenza del 02/12/2021 n. 37851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita del 28.12.2009 di porzioni di fabbricato (valore dichiarato Euro 170.000 rettificato in Euro 312.800). La ricorrente deduceva violazione della L. n. 212/2000 art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131/1986 (art. 52 e art. 51) sostenendo che l'avviso non fosse conforme perché non era stata allegata copia dell'atto usato come comparazione e non erano indicati elementi essenziali (categoria, classe, rendita, anno di costruzione, stato di conservazione), rendendo impossibile il confronto; inoltre la ricorrente forniva atti notarili di anni diversi (2007, 2010, 2011) che, a suo dire, dimostravano la congruità del prezzo dichiarato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto in tutti i gradi. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR di Reggio Emilia, con sentenza del 16.1.2017, ha rigettato l'appello ritenendo che l'avviso di rettifica contenesse gli elementi necessari per individuare l'atto comparato (un rogito stipulato nello stesso anno e nella stessa zona per immobile similare) e che i documenti prodotti dalla contribuente non fossero idonei a sconfessare la valutazione dell'Agenzia (atti di annualità diverse e immobili non omogenei per consistenza). In Cassazione il ricorso della D. Immobiliare è stato rigettato: alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per omissione di trascrizione dell'avviso e dei documenti prodotti (violazione del principio di autosufficienza) e per tentativo di rivalutazione delle risultanze istruttorie, il motivo principale relativo all'obbligo di pluralità dei trasferimenti è stato ritenuto infondato (la norma non impone che i confronti siano plurimi; un unico atto comparabile entro il triennio può essere valido). La ricorrente è stata condannata alle spese del grado (Euro 2.300,00 compensi + Euro 200,00 esborsi) e al versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
La dicitura al plurale 'trasferimenti' non impone che gli elementi comparativi siano necessariamente plurimi; è ammissibile che il confronto sia basato su un unico atto similare rinvenibile nel triennio, insieme ad altri criteri parimenti rilevabili (perizie, reddito netto, elementi forniti dai comuni).
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
L'avviso deve riportare gli elementi necessari a consentire l'identificazione dell'atto o dei criteri di valutazione adottati dall'Ufficio; se tali elementi risultano nel testo dell'avviso, l'obbligo è soddisfatto anche in assenza di allegazione dell'atto, fermo restando che in sede contenziosa l'Ufficio deve provare gli elementi fattuali a supporto della rettifica.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La norma tutela il diritto di difesa del contribuente richiedendo motivazione sufficiente dell'atto; tuttavia la mancata allegazione dell'atto comparato non rende automaticamente nulla l'avviso se dal corpo dell'avviso risultano gli elementi essenziali per l'individuazione e per consentire la contestazione, mentre la mancata produzione o trascrizione da parte del contribuente nei gradi successivi può rendere inapplicabile il controllo di alcune censure.
Richiamato come base delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione), la Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati alcuni motivi per omessa trascrizione dei documenti e per richiesta di rivalutazione delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di diritto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicazione, ratione temporis, della norma che comporta l'aggravio (raddoppio) del contributo unificato a carico della parte soccombente per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.
Giurisprudenza richiamata (Sez.5, Sent. n. 4221/2006)
Conferma che i criteri di valutazione indicati dall'art. 51 sono parimenti rilevanti e che anche elementi alternativi possono costituire valido fondamento della rettifica.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica è valido se nel suo corpo contiene elementi sufficienti a identificare l'atto comparato o i criteri adottati; l'assenza materiale dell'atto allegato non invalida automaticamente l'avviso se le informazioni essenziali risultano dall'avviso stesso.
- La norma che elenca 'trasferimenti' al plurale non impone che la rettifica si basi su più atti: può essere legittima anche una comparazione fondata su un unico atto similare rinvenuto nel triennio, purché congruo e documentato.
- È onere dell'Ufficio provare, in sede contenziosa, gli elementi fattuali a supporto della rettifica; è onere del contribuente, per essere esaminato in cassazione, trascrivere e depositare nei motivi i documenti che pretende utili (principio di autosufficienza).
- La cassazione non è sede per una rivalutazione di merito o per riesaminare la valutazione comparativa già fatta dai giudici di merito, salvo vizi di diritto o carenza motivazionale rilevabile in base ai documenti effettivamente prodotti.
- Documenti prodotti in giudizio devono essere omogenei e comparabili: atti riferiti ad annualità molto diverse o a immobili di consistenza differente rischiano di non scalfire la rettifica basata su un rogito similare nello stesso anno e nella stessa zona.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di giudizio e a maggiorazioni del contributo unificato secondo le disposizioni vigenti; è quindi strategico valutare il rischio processuale prima di promuovere ricorsi di legittimità.
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