Cassazione Civile, Ordinanza n. 18031/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario quattro cartelle di pagamento relative a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro per annualità pregresse, sostenendo che i crediti iscritti a ruolo fossero prescritti e che l’agente della riscossione non avesse provato validi atti interruttivi. La CTP aveva accolto il ricorso. In appello, l’agente della riscossione aveva prodotto estratti di ruolo e relate di notifica, e la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, escludendo la prescrizione per una cartella in ragione della notificazione dell’intimazione di pagamento e confermando per le altre la decisione di primo grado, oltre a dichiarare cessata la materia del contendere per una cartella definita in via agevolata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2718 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia probatoria alla stampa di interrogazione del sistema informatico del concessionario riferita all’intimazione di pagamento e che l’estratto di ruolo dell’intimazione non fosse assimilabile, quanto a valore probatorio, a quello della cartella esattoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito. Inoltre, non risultava configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., che sussiste solo se il giudice ripartisca erroneamente l’onere della prova, e non quando si contesti la valutazione delle prove; quanto all’art. 2718 c.c., il richiamo era rimasto meramente nominale, senza concreta illustrazione della violazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’Ufficio. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in sostanza a una rivalutazione del merito, quindi inammissibile.
La violazione di questa norma è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Il richiamo alla norma è stato considerato meramente enunciato nella rubrica del motivo, senza specifica deduzione argomentativa idonea a evidenziarne una effettiva violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione, una censura formulata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito o falsamente ripartito l’onere della prova; non basta contestare il modo in cui le prove siano state apprezzate.
- Il richiamo a una norma senza una concreta illustrazione della sua effettiva violazione non integra un motivo di ricorso idoneo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge attività difensiva, non deve farsi luogo a regolazione delle spese; resta ferma la declaratoria sull’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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