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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10069/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

Il proprietario confinante aveva ottenuto dal Tribunale la condanna della vicina alla demolizione o all'arretramento fino a cinque metri dal confine di un manufatto, ritenuto realizzato in violazione delle distanze legali. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 19 febbraio 2016, aveva respinto l'appello, ritenendo che il giudice potesse applicare la disciplina delle distanze legali anche se l'attore aveva originariamente richiamato una norma tecnica del piano regolatore comunale; aveva inoltre ritenuto applicabile l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968. La proprietaria ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 99, 112 e 277 c.p.c., sostenendo che la domanda era fondata soltanto sulla norma urbanistica comunale e che l'applicazione d'ufficio dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 avesse violato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha anche contestato che la controparte avesse dedotto la presenza di fabbricati frontistanti, pareti finestrate, servitù o aumento di volume; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., contestando l'accertamento di una parete finestrata e la mancanza di prova dell'aumento di volume e dell'illegittimità urbanistica, a fronte della sanatoria; (3) violazione dell'art. 949 c.c., negando che la propria condotta integrasse l'affermazione di una servitù e contestando la qualificazione della domanda come negatoria servitutis; (4) falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, perché tale disciplina non imporrebbe in ogni caso una distanza minima dal confine e presupporrebbe edifici frontistanti; (5) violazione degli artt. 900-907 c.c., sostenendo che le aperture erano mere luci e non vedute; (6) violazione degli artt. 4 e 111 Cost. e degli artt. 873 e seguenti c.c., per la sproporzione della misura imposta. In memoria la ricorrente aveva inoltre prospettato la nullità della decisione per la composizione del collegio dopo il rinvio dell'udienza e chiesto la cancellazione di espressioni contenute nel controricorso.

La decisione

La Cassazione ha respinto la questione preliminare sulla pretesa nullità dovuta alla diversa composizione del collegio: anche un'eventuale violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non determina la nullità del provvedimento. Ha rigettato i primi tre motivi: una domanda generica di demolizione per violazione delle distanze legali consente al giudice di valutare le distanze tra costruzioni e dal confine senza violare l'art. 112 c.p.c.; le censure probatorie erano inammissibili perché non correlate alla ratio della decisione; la pretesa a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale è qualificabile come servitù e la contrapposta azione del confinante come negatoria servitutis. Ha accolto il quarto motivo, chiarendo che l'art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 non impone in ogni caso una distanza minima dal confine: opera il principio di prevenzione e, se il preveniente ha collocato una parete finestrata a meno di cinque metri dal confine, il vicino non è tenuto ad arretrare fino a dieci metri da essa; il preveniente può essere tenuto a chiudere le aperture e a costruire con parete non finestrata rispettando la metà della distanza legale dal confine, ferma l'eventuale applicazione dell'interpello previsto dall'art. 875, secondo comma, c.c., ricorrendone i presupposti. Ha accolto anche il quinto motivo: ai fini della disciplina delle distanze tra pareti finestrate, le aperture rilevanti sono le vedute e non le luci. Il sesto motivo è rimasto assorbito. È stata rigettata la richiesta di cancellazione delle espressioni difensive, considerate parte della normale dialettica processuale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7-bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

    L'eventuale inosservanza dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non comporta la nullità del provvedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    la domanda di demolizione di una costruzione per la generica violazione delle norme in tema di distanze legali non esclude che il giudice, investito della decisione, possa pronunciarsi sulla legittimità dell’opera avuto riguardo alle previste distanze non solo fra costruzioni, ma anche dal confine (nonchè a quelle stabilite della normativa cosiddetta antisismica di cui alla L. 25 novembre 1962, n. 1684), senza per questo incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c.

    Una domanda formulata genericamente come richiesta di demolizione per violazione delle distanze legali consente al giudice di valutare la conformità dell'opera alle distanze tra costruzioni e da confine, senza ultrapetizione.

  • art. 949 c.c.

    va qualificata in termini di servitù la pretesa avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici e quindi di negatoria servitutis la contrapposta pretesa del confinante.

    La pretesa di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale integra una pretesa di servitù; la domanda del confinante diretta a contestarla è qualificabile come negatoria servitutis.

  • art. 9, n. 2, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2, non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l’edificio antistante va mantenuta la distanza di dieci metri, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di cinque metri dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno cinque metri dal confine.

    La distanza di dieci metri tra parete finestrata ed edificio antistante si applica secondo il principio di prevenzione e non equivale a un obbligo incondizionato di arretramento dal confine. L'obbligo del prevenuto di arretrare a cinque metri dal confine presuppone che il preveniente abbia rispettato la medesima distanza.

  • art. 875, comma 2, c.c.

    Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di 10 metri dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all’interpello di cui all’art. 875 c.c., comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti.

    Se il preveniente colloca la parete finestrata a meno di cinque metri dal confine, il vicino non deve arretrare la propria costruzione fino a dieci metri dalla parete; può invece far valere, se ne ricorrono i presupposti, l'interpello previsto dalla norma.

  • artt. 900-907 c.c.

    Posto che nella disciplina legale dei “rapporti di vicinato” l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 – il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere”.

    La disciplina delle distanze tra pareti finestrate rileva per le aperture qualificabili come vedute, non per le mere luci.

  • art. 89 c.p.c.

    Tali espressioni, infatti, non risultano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, ma si inseriscono, sia pure in termini energici, nella normale dialettica difensiva.

    Non è giustificata la cancellazione di espressioni difensive energiche che, pur critiche, non siano dettate da intento dispregiativo e rientrino nella normale dialettica processuale.

Massime di principio

  • La violazione dei criteri tabellari per l'assegnazione degli affari non determina la nullità dei provvedimenti adottati.
  • Una domanda generica di demolizione per violazione delle distanze legali consente al giudice di valutare la legittimità dell'opera rispetto alle distanze tra costruzioni e da confine, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La pretesa di mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, dai regolamenti o dagli strumenti urbanistici è qualificabile come pretesa di servitù; la contrapposta azione del confinante è una negatoria servitutis.
  • L'art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 non stabilisce in ogni caso una distanza minima dal confine: il rispetto della distanza di dieci metri tra parete finestrata ed edificio antistante va coordinato con il principio di prevenzione. L'obbligo del prevenuto di arretrare a cinque metri dal confine presuppone che il preveniente abbia collocato la parete finestrata rispettando almeno cinque metri dal confine.
  • Se il preveniente ha realizzato la parete finestrata a meno di cinque metri dal confine, il vicino non è tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a dieci metri dalla parete; può chiedere la chiusura delle aperture e che la costruzione avvenga con parete non finestrata rispettando la metà della distanza legale dal confine, oltre a ricorrere, se ne sussistono i presupposti, all'interpello previsto dall'art. 875, secondo comma, c.c.
  • Ai fini delle distanze legali tra pareti finestrate, le aperture rilevanti sono le vedute e non le mere luci.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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