Cassazione Civile, Ordinanza n. 12465/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di un minor credito IVA e IRES, oltre a sanzioni e interessi, riferito all’anno d’imposta 2015. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di avere diritto alla detrazione di un credito IVA sorto nel 2012, il cui importo corretto non era stato indicato nella dichiarazione IVA 2013. La Corte di merito aveva ritenuto che il credito dovesse essere portato in detrazione, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto e che, nel caso concreto, la società avesse inserito il credito corretto solo in una successiva dichiarazione IVA oltre tale termine, senza previa dichiarazione integrativa. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il termine corretto per far valere il credito fosse quello della dichiarazione IVA 2015 e non quello indicato dalla sentenza impugnata; 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che la Corte di merito avesse applicato un termine incoerente con la norma sull’esercizio del diritto alla detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché proposto in presenza di cd. doppia conforme e senza specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché mascherava una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, oltre a non confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il credito era stato indicato correttamente solo in una dichiarazione successiva oltre il termine utile. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l’Ufficio può procedere al recupero mediante iscrizione a ruolo e cartella, salvo che il contribuente dimostri nel giudizio di impugnazione che la detrazione sia stata esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo e che riguardi acquisti soggetti a IVA finalizzati a operazioni imponibili. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico decisivo
Il vizio è inammissibile in cassazione quando opera la doppia conforme e il ricorrente non specifica le diverse rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
La deduzione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti.
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
Il diritto alla detrazione IVA va esercitato nei termini previsti dalla disciplina richiamata; la Corte ha ritenuto che il credito non potesse essere fatto valere oltre il termine per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972
controllo formale... con procedure automatizzate
In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l’Ufficio può iscrivere a ruolo l’imposta detratta e emettere cartella mediante controllo formale automatizzato, senza incidere su valutazioni sostanziali, salva la prova contraria del contribuente in giudizio.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dalla norma.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17
Ha introdotto il presupposto per l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La doglianza formulata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, tende a sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- Il diritto alla detrazione IVA, quando non sia stato esercitato nella dichiarazione originaria, può essere fatto valere solo entro i limiti temporali previsti dalla disciplina applicabile e comunque secondo l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l’Amministrazione può procedere al recupero dell’imposta detratta mediante iscrizione a ruolo e cartella, sulla base di controlli formali automatizzati, restando salva la prova contraria del contribuente nel giudizio di impugnazione.
- Per superare la cartella di pagamento in materia IVA, il contribuente deve dimostrare che la detrazione sia stata tempestivamente esercitata e che gli acquisti siano stati effettuati da soggetto passivo IVA e destinati ad operazioni imponibili.
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