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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05055/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura, mediante vendita e collegato contratto di leasing, di otto macchine da taglio. La società utilizzatrice sosteneva che i macchinari fossero privi dei dispositivi di sicurezza prescritti dalla normativa europea di settore, quindi incommerciabili, e comunque affetti da vizi e difetti tempestivamente denunciati e riconosciuti dalla controparte. Chiedeva in via principale la nullità dei contratti per illiceità dell’oggetto, con restituzione di quanto versato, e in subordine la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo inammissibili per difetto di specificità le doglianze sulla violazione del DPR n. 459/1996 e, nel merito, insussistente o non provata la tempestiva denuncia dei vizi e il loro riconoscimento. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva: violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1346 c.c. e all’art. 2 DPR n. 459/1996, sostenendo la nullità per illiceità dell’oggetto dei contratti; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione della CTU e dei fatti tecnici; violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione alla prova dei vizi, della loro emersione e della tempestività della denuncia, nonché degli artt. 1667 e/o 1495 c.c.; violazione degli artt. 184 e 244 c.p.c. per il mancato esame di prove testimoniali richieste. La resistente eccepiva anche l’avvenuta transazione tra le parti dopo la sentenza d’appello e prima del ricorso, oltre a sostenere l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non sufficientemente univoca la documentazione prodotta dalla resistente per affermare la cessazione della materia del contendere per transazione. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Ha respinto il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, ed era comunque generico e non autosufficiente. Ha respinto anche il quarto motivo perché contraddittorio e privo di autosufficienza, non essendo stati trascritti i capitoli di prova asseritamente non ammessi né spiegata la loro decisività. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni del primo giudice rilievi idonei a incrinarne la ratio decidendi; la mera riproposizione di censure generiche è inammissibile.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità per illiceità dell’oggetto non può essere affermata in modo apodittico, senza confrontarsi con la specifica ratio della decisione impugnata e con gli elementi di fatto accertati.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile; la censura di nullità richiede tuttavia una critica specifica e coerente con il decisum.

  • art. 2 DPR n. 459/1996

    La dedotta violazione della normativa di sicurezza sui macchinari deve essere puntualmente allegata e specificata, individuando le disposizioni asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che fa valere vizi, denuncia tempestiva e responsabilità della controparte deve fornire prova dei relativi fatti costitutivi, nei limiti dell’onere probatorio applicabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo i limiti propri della violazione delle regole legali di giudizio.

  • art. 1495 c.c.

    In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, rilevano la tempestiva denuncia e i termini di decadenza/prescrizione, che devono risultare provati dalla parte interessata.

  • art. 1667 c.c.

    Il richiamo alla disciplina dei vizi nell’appalto non può supplire alla mancanza di specifica allegazione e prova dei presupposti fattuali della pretesa.

  • art. 184 c.p.c.

    L’ammissione delle prove richiede che esse siano ammissibili, rilevanti e specificamente individuate; non è sufficiente un generico richiamo a prove non ammesse.

  • art. 244 c.p.c.

    La prova testimoniale deve essere articolata in capitoli specifici e circostanziati, tali da consentire il controllo sulla loro ammissibilità e decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la censura deve essere specifica e mirata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di questioni di merito o di critiche generiche comporta l’inammissibilità del motivo.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: le doglianze sulla lettura delle prove sono inammissibili se mirano, in sostanza, a ottenere un riesame del fatto.
  • Chi deduce nullità del contratto per illiceità dell’oggetto o violazione di normative tecniche settoriali deve indicare puntualmente le disposizioni violate e i relativi fatti costitutivi, non essendo sufficiente un richiamo assertivo alla CTU o a carenze tecniche generiche.
  • Le domande di garanzia per vizi e di risarcimento collegate a beni forniti devono essere supportate dalla prova della tempestiva denuncia e, ove occorra, del riconoscimento dei vizi o del rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
  • Le prove testimoniali non ammesse possono essere censurate solo se il ricorrente trascrive i capitoli, ne dimostra specificamente l’ammissibilità e ne evidenzia la decisività rispetto alla decisione.
  • La parte soccombente in cassazione è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLeasingCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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