Cassazione Penale, Sentenza n. 8230/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione della liberazione condizionale. In precedenza la Corte di cassazione aveva annullato una precedente ordinanza del Tribunale per aver applicato l'art.176 c.p. senza armonizzarlo con l'art.16-nonies, comma 4, legge n.82/1991 (che ammette la liberazione condizionale per i collaboratori in presenza di ravvedimento). In sede di rinvio il Tribunale di Sorveglianza ha nuovamente rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo il Celona uscito dall'ambito criminale e avendo trovato lavoro, non abbia provato un ravvedimento completo e genuino perché non ha posto in essere condotte riparatorie (attività di volontariato o adempimenti civili nei confronti delle vittime) e non ha dimostrato l'impossibilità di adempiere a tali obblighi. Il Tribunale si è basato anche sul parere sfavorevole della Procura nazionale antimafia. Il ricorrente impugnava sostenendo che il giudice del rinvio doveva attenersi al principio di diritto stabilito nella sentenza di annullamento (e non rivalutare il ravvedimento) e che era stato travisato il fatto circa lo svolgimento di attività di volontariato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la valutazione del ravvedimento è di merito e richiede una valutazione unitaria e prognostica della condotta del condannato; il solo status di collaboratore non dà diritto automatico alla liberazione condizionale. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale secondo cui mancavano elementi di attività riparatorie tali da dimostrare un ravvedimento sicuro o altamente probabile. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di travisamento della prova per carenza di allegazione e trascrizione degli atti che proverebbero l'attività di volontariato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 176, quarto comma, cod. pen.
Regola i presupposti generali della liberazione condizionale; il Tribunale originario l'aveva applicata per negare il beneficio in ragione degli obblighi civili non adempiuti, ma la Corte ha richiamato la necessità di armonizzarla con le norme speciali per i collaboratori quando rileva il ravvedimento
art. 16-nonies legge n. 82/1991
art. 16-nonies, comma 4, legge n. 82/1991
Prevede la possibilità di accesso alla liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia in presenza di ravvedimento; tuttavia la norma non produce automatismi: occorre che il ravvedimento sia sicuro o altamente probabile e che sia verificata la concreta capacità di reinserimento sociale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione avverso decisioni che disciplinano la motivazione e la valutazione di questioni di diritto e di fatto; invocata dal ricorrente per le censure relative alla motivazione e alla violazione di norme
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai presupposti formali dell'impugnazione; menzionata dal ricorrente nella censura sulla motivazione
art. 4 D.L. n. 146/2013 (modificato legge n.10/2014)
art. 4 D.L. 23/12/2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21/02/2014, n. 10
Richiamato per chiarire che anche in presenza di misure premiali speciali ai collaboratori non è automatica la concessione di benefici: è sempre necessario accertare il ravvedimento e la prognosi di reinserimento
art. 44-bis, legge n. 354 del 1975
Menziionato a titolo di confronto per i reati ostativi; la Corte sottolinea che, anche in assenza di ostatività, permane l'onere di verificare il ravvedimento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- La condizione di collaboratore di giustizia non comporta un diritto automatico alla liberazione condizionale: il giudice deve comunque accertare un ravvedimento effettivo e una prognosi favorevole di reinserimento sociale
- Il ravvedimento va valutato in modo unitario e globale, in base a una revisione critica della vita precedente e a comportamenti riparatori concreti (es. attività di volontariato, adempimenti civili, atti che dimostrino volontà riparatoria)
- Il giudice del rinvio è vincolato ai soli principi di diritto affermati nella sentenza di annullamento; non è obbligato ad accettare passaggi argomentativi o valutazioni di fatto della Corte di cassazione
- Le censure in cassazione che deducano travisamento della prova richiedono l'allegazione e/o la trascrizione integrale degli atti che si invocano: senza tali allegazioni la doglianza è inammissibile
- I pareri della Procura nazionale antimafia o della pubblica accusa possono essere presi in considerazione dal giudice di sorveglianza come elementi valutativi, purché il giudice effettui un accertamento autonomo e motivato sul ravvedimento
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