Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe verificato se i fatti sopravvenuti antecedenti all'applicazione del beneficio (collegamenti con il procedimento "Rinascita - Scott" e incontro con un pregiudicato raggiunto da ordinanza custodiale) costituissero elementi di novità tali da giustificare la revoca dell'affidamento in prova, lamentando un presunto automatismo della revoca; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa indicazione, nell'ordinanza di revoca, del momento di decorrenza degli effetti della revoca e del valore da attribuire, in termini di espiazione della pena, al periodo già trascorso in affidamento, con richiesta di motivazione sulla gravità della violazione, sul grado di afflittività già raggiunto dalla misura alternativa e sulla condotta complessiva del beneficiario durante il periodo di prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza abbia fornito motivazione non manifestamente illogica circa le reiterate violazioni e la contiguità del ricorrente con la criminalità organizzata). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato la decorrenza degli effetti della revoca né indicato se e in quale misura debba computarsi il periodo già trascorso in affidamento, richiamando l'indirizzo della Corte Costituzionale (sent. n. 343/1987) e della giurisprudenza di legittimità che riconosce ampio potere discrezionale al giudice di sorveglianza ma impone congrua e coerente argomentazione sulla decorrenza della revoca. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena residua da espiare e rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio su quel solo punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento all'avviso di conclusione indagini: nel caso è stato rilevato che il ricorrente non è stato raggiunto da tale avviso nel procedimento "Rinascita - Scott", fattore considerato nella valutazione della rilevanza della vicenda cautelare
art. 47 Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale e alla sua revoca; la Corte sottolinea che la revoca non è automatica e che il giudice di sorveglianza ha poteri discrezionali nella determinazione degli effetti
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
Principio secondo cui il giudice di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità nel determinare la decorrenza della revoca e il periodo residuo da espiare, dovendo però motivare congruamente la decisione tenendo conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento del condannato durante l'esperimento della misura alternativa
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, es. Attianese, Perra, Valeri)
Conferma dell'orientamento secondo cui il giudice deve motivare la decorrenza della revoca considerando gravità della violazione, condotta complessiva durante il periodo di prova e incidenza delle prescrizioni; la mancata motivazione sulla decorrenza può determinare annullamento limitato e rinvio
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non opera automaticamente per il solo fatto della esistenza di un provvedimento cautelare: il giudice deve valutare la novità e la rilevanza degli elementi sopravvenuti rispetto al quadro che aveva giustificato la concessione della misura alternativa
- Quando si dispone la revoca, il Tribunale di Sorveglianza deve esprimersi anche sulla decorrenza degli effetti della revoca e sul computo, se del caso, del periodo già trascorso in affidamento: trattasi di valutazione ampiamente discrezionale ma obbligatoriamente motivata
- La motivazione deve considerare la gravità oggettiva e soggettiva della violazione che ha determinato la revoca, ma anche la condotta complessiva del beneficiario durante l'affidamento e l'effettiva incidenza delle prescrizioni imposte
- Se il provvedimento di revoca omette la determinazione della decorrenza degli effetti e del computo del periodo già scontato, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a tale aspetto e rinviare il giudizio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame motivato
- Nel valutare contatti o contiguità con soggetti pregiudicati o vicini alla criminalità organizzata, il giudice può ritenere l'affidamento inidoneo alla rieducazione, ma tale valutazione deve essere esplicitata in motivazione per reggere a sindacato di legittimità
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