Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) incongruenza tra dispositivo e motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio (la motivazione indicava una pena diversa e più gravosa rispetto al dispositivo), denunciando violazione degli artt. 546 e 547 c.p.p. e vizio di motivazione; 2) vizio di motivazione nella valutazione delle prove: la difesa sosteneva che il materiale esplosivo potesse appartenere anche al padre e al fratello (entrambi muniti di porto di fucile) e che la documentazione prodotta non fosse stata considerata, sicché l'ammissione del fatto da parte dell'imputato non sarebbe stata sufficiente a fondare la condanna esclusiva
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, afferma che, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente, la motivazione può prevalere e consentire la rettifica di un errore materiale del dispositivo se dalla motivazione emerge in modo chiaro la volontà del giudice: pertanto la Corte d'appello ha legittimamente fatto riferimento al calcolo analitico della motivazione e ha determinato la pena residua in 6 mesi di reclusione e euro 1.334,00 di multa eliminando gli aumenti relativi alle contravvenzioni. Sul secondo motivo, la Corte ritiene il motivo generico e valuta che la piena ammissione dei fatti da parte dell'imputato, non smentita dagli atti e dalla documentazione difensiva, è stata decisiva; inoltre la ricostruzione alternativa non esclude la responsabilità concorsuale dell'imputato per le cartucce e l'esplosivo, e l'esplosivo non rientra in una deroga normativa relativa alla denuncia del possesso d'armi. Infine il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del dispositivo e alla lettura della sentenza; la Corte utilizza il principio che la volontà decisoria espressa nel giudizio può essere ricostruita anche dalla motivazione quando dispositivo e motivazione sono contestuali
art. 547 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 546; contestato dal ricorrente per la presunta incompatibilità tra dispositivo e motivazione sulla determinazione della pena, ma la Corte ne valuta l'applicazione alla luce della contestualità di dispositivo e motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma sul limite della esposizione dei motivi di ricorso e sulla necessità di enucleare i vizi in modo circostanziato; la Corte riporta i motivi entro i limiti necessari per la motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze in ordine alle spese del procedimento successivo al rigetto del ricorso; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente, la motivazione può prevalere sul dispositivo e consentire la rettifica di un errore materiale del dispositivo se dalla motivazione emerge chiaramente la volontà del giudice
- La mera discrepanza formale tra dispositivo e motivazione non comporta automaticamente l'annullamento se la motivazione chiarisce la determinazione della pena e non sussiste gravame da parte del pubblico ministero su tale punto
- Le censure generiche che non si confrontano puntualmente con il contenuto della motivazione sono destinate a rimanere inammissibili o infondate; il ricorrente deve indicare in modo specifico perché la valutazione probatoria sarebbe erronea
- Un'ammissione piena dei fatti da parte dell'imputato, non efficacemente smentita da elementi probatori concreti, può risultare decisiva per l'affermazione della responsabilità
- La possibile appartenenza del materiale a terzi (es. familiari con porto d'armi) deve essere provata con elementi specifici e non può restare una mera ipotesi difensiva per cancellare la responsabilità dell'imputato
- Il materiale esplodente destinato al confezionamento di cartucce non beneficia automaticamente di deroghe previste per il possesso di armi; la rilevanza di tali attenuanti o deroghe dipende dall'esatto inquadramento normativo del materiale
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