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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a ottenere il riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) in favore del ricorrente, che era stato individuato come conducente di un gommone partito dalle coste libiche e soccorso in mare. Il ricorrente sostiene di essere stato costretto a svolgere il ruolo di comandante a causa di violenze, soprusi e soggezione psicologica esercitati dagli organizzatori del viaggio (trafficanti), e deduce che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato la volontarietà rispetto al pericolo considerando la mera decisione precedente di intraprendere il viaggio come accettazione del rischio, invece di valutare la costrizione rispetto al pericolo attuale al momento in cui gli fu imposto di condurre l'imbarcazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura: lo stato di necessità non era provato perché manca l'elemento del pericolo non volontariamente cagionato dall'agente e non altrimenti evitabile. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui non risultano, dalle prove raccolte (dichiarazioni in incidente probatorio e filmati), violenze od intimidazioni al momento dell'imbarco o durante la traversata che abbiano costretto materialmente il ricorrente a porsi al comando. Inoltre la Corte ha ritenuto rilevante la scelta volontaria del ricorrente di affidarsi all'organizzazione dei trafficanti per il viaggio, scelta che rendeva il pericolo in parte frutto di una scelta non involontaria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, rimane confermata la riforma operata in appello (esclusione delle aggravanti e rideterminazione della pena a mesi 8 di reclusione e euro 610.000,00 di multa), il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento secondo art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen.

    La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede pericolo attuale, non volontariamente cagionato dall'agente, non altrimenti evitabile e proporzione tra il danno evitato e quello causato; la valutazione della volontarietà riguarda il prodursi del pericolo attuale e non retrospettivamente scelte pregresse non direttamente causative dell'evento pericoloso.

  • art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma incriminatrice in materia d'immigrazione; la Corte ha riclassificato il fatto nella violazione meno grave prevista dall'art. 12, comma 1, escludendo le aggravanti inizialmente contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per le conseguenze sulle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. 6, n. 24255 del 16/03/2021, Deji Gift; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Sommer; Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, Di Caterino; Sez. 5, n. 8855 del 30/01/2004, Pecci; Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe Simon)

    Richiamati principi consolidati: onere probatorio dell'imputato circa gli estremi della causa di esenzione; definizione dei requisiti dello stato di necessità; precedente giurisprudenziale che valuta restrittivamente l'applicabilità dell'esimente in contesti di partecipazione a organizzazioni criminali quando il pericolo è in parte derivato da una scelta di inserirsi nell'organizzazione.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e non volontariamente cagionato: scelte pregresse che espongono al rischio (es. aderire a trafficanti) possono escludere l'esimente se il pericolo è in parte frutto di una scelta volontaria.
  • L'onere di allegazione e prova degli elementi dello stato di necessità spetta all'imputato; l'assenza di adeguata prova di costrizione al momento dell'azione porta al rigetto della scriminante.
  • La valutazione della volontarietà deve concentrarsi sul momento in cui si è concretamente verificata la situazione di pericolo e sulla possibilità effettiva di evitarla senza subire un danno maggiore.
  • La documentazione oggettiva (filmati, dichiarazioni dei testimoni, incidenti probatori) è decisiva per dimostrare coercizione reale e immediata; dichiarazioni generiche di soggezione psicologica sono meno persuasive senza riscontri concreti.
  • Inserirsi in un'organizzazione di trafficanti con cognizione dei rischi può essere rilevante per escludere la giustificazione, soprattutto se l'ordinamento considera la partecipazione come contributo volontario all'illecito collettivo.
  • In casi simili va esaminato caso per caso: se esistono prove chiare di violenza fisica immediata o minacce tali da rendere impossibile altra scelta, lo stato di necessità può trovare applicazione; diversamente, prevale la responsabilità penale.

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