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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15186/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui il concessionario della riscossione del Comune di Avellino aveva richiesto alla società autostradale il pagamento della TOSAP per gli anni 2013-2018, ritenendo imponibile l’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale da parte di un cavalcavia autostradale. La società autostradale aveva impugnato la pretesa sostenendo, in sintesi, che i terreni sottostanti risultavano di sua proprietà sulla base delle visure catastali, che quindi mancava il presupposto impositivo o comunque non era essa a dover provare il fatto dell’esproprio; che l’occupazione non poteva qualificarsi come occupazione di fatto o abusiva perché trovava titolo nella disciplina statale e nella convenzione concessoria con il Ministero competente; che l’opera autostradale era destinata a finalità pubbliche e, in quanto riconducibile allo Stato, avrebbe dovuto fruire dell’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti; e che sarebbe stata necessaria, in tesi, una rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità del diverso trattamento rispetto ai concessionari pubblici o privati. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e dell’art. 38 d.lgs. 507/1993 per errata valutazione delle prove e inversione dell’onere probatorio; nullità della sentenza per la medesima inversione dell’onere della prova; violazione dell’art. 49 d.lgs. 507/1993 per mancato riconoscimento dell’esenzione; e violazione di norme sulla costruzione autostradale e della disciplina TOSAP, sostenendo che non vi fosse un’occupazione di fatto ma una occupazione fondata su titolo statale e sottratta alla disponibilità comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure relative agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., osservando che la ricorrente non aveva trascritto o riassunto nel ricorso il contenuto delle visure catastali invocate, con conseguente difetto di autosufficienza, e che, in ogni caso, correttamente il giudice di merito aveva posto a carico della società l’onere di provare il fatto impeditivo dell’esproprio e quindi la mancanza del presupposto impositivo. Quanto al merito, la Corte ha ribadito che la TOSAP colpisce ogni occupazione di aree comunali o provinciali, anche soprastanti o sottostanti il suolo e anche se effettuate senza titolo, quando vi sia sottrazione all’uso pubblico; che il viadotto autostradale integra un’occupazione tassabile; che l’esenzione per lo Stato e gli altri enti ex art. 49 d.lgs. 507/1993 è di stretta interpretazione e non spetta al concessionario, il quale opera in autonomia e sfrutta economicamente l’opera nel periodo concessorio; che non rileva la proprietà statale dell’infrastruttura né la destinazione pubblica dell’opera; e che non sussisteva alcuna necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione di questa norma processuale è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto delle visure catastali richiamate.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto impeditivo della pretesa impositiva, cioè l’eventuale esproprio e la conseguente mancanza del presupposto della tassa, grava sul contribuente che lo eccepisce.

  • art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il presupposto della TOSAP è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale o provinciale, anche soprastanti o sottostanti il suolo, purché vi sia sottrazione all’uso pubblico.

  • art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa è dovuta dal titolare della concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L’esenzione per lo Stato e gli altri enti si applica solo se l’occupazione è ascrivibile direttamente al soggetto esente; non si estende al concessionario che realizza e gestisce l’opera pubblica.

  • art. 822 c.c.

    La demanialità statale delle strade e autostrade è eventuale e non esclude che il suolo sottostante appartenga a un diverso ente territoriale.

  • art. 345 TFUE

    I trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri; la norma non consente di fondare l’esenzione richiesta dal concessionario.

  • art. 106 TFUE

    Le imprese pubbliche o soggette a diritti speciali non possono beneficiare di trattamenti contrari alle regole dei trattati; la Corte ne esclude l’utilità per ottenere l’esenzione.

  • art. 267 TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale, perché la questione è stata ritenuta non dubbia alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della TOSAP, il dato decisivo è l’occupazione effettiva di spazi pubblici che sottragga, anche solo in parte, il bene all’uso collettivo; non è necessario che l’occupazione sia priva di un qualsiasi titolo, potendo rilevare anche occupazioni fondate sulla legge o su una concessione.
  • L’esenzione tributaria prevista per lo Stato e per gli enti pubblici va interpretata restrittivamente e richiede che l’occupazione sia direttamente imputabile al soggetto esente; non si estende automaticamente al concessionario che costruisce, gestisce e sfrutta economicamente l’opera pubblica.
  • In tema di riparto dell’onere della prova, chi contesta la pretesa tributaria assumendo l’esistenza di un fatto impeditivo o estintivo, come l’avvenuto esproprio del bene, deve provarlo; non è sufficiente richiamare dati catastali se nel ricorso non ne viene riportato il contenuto in modo autosufficiente.
  • La proprietà pubblica dell’infrastruttura o la sua destinazione a pubblico servizio non escludono, di per sé, la tassabilità dell’occupazione del suolo comunale o provinciale sottostante o sovrastante.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della questione è già chiara alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale interno e non emergono reali dubbi interpretativi sul diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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