Cassazione Civile, Ordinanza n. 19967/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2000, chiesto da un dirigente di ente pubblico-privato in relazione alle trattenute operate sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre al TFR. Il contribuente sosteneva che sulla parte riferibile alla previdenza integrativa aziendale dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% e non la tassazione più gravosa applicata dall'ufficio. In primo grado la domanda subordinata era stata accolta; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma; dopo un primo giudizio di cassazione con rinvio, la controversia era stata nuovamente decisa dalla CTR del Piemonte, che aveva riconosciuto il rimborso ritenendo sufficiente la documentazione aziendale a provare l'esistenza di un rendimento tassabile al 12,50%. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già fissato dalla Cassazione; erronea applicazione della disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare e del concetto di rendimento; violazione delle norme sul TUIR, sulla disciplina dei fondi e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto esistente un rendimento senza prova di effettivi investimenti sul mercato e senza richiedere idonea certificazione del datore di lavoro o del fondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già espresso in sede rescindente e che, nel caso di un fondo previdenziale aziendale come quello in esame, le somme tassabili al 12,50% sono solo quelle derivanti dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, non anche le maggiori somme calcolate con criteri tecnico-attuariali o con riserve matematiche. Poiché dalla documentazione richiamata non risultavano investimenti sul mercato e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente per il rimborso. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Censura di error in procedendo per violazione di norme processuali.
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato per il regime di tassazione separata delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato quale norma del regime di tassazione separata applicabile ratione temporis.
art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482
Prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme riconducibili al rendimento netto derivante dalla gestione del capitale accantonato.
art. 13, comma 9, d.lgs. 12 aprile 1993, n. 124
Norma richiamata in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Norma richiamata in coordinamento con la disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali.
artt. 17, 19, 20, 44, 50 e 52 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamati dall'Ufficio per sostenere l'erronea qualificazione fiscale delle somme erogate.
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nel secondo motivo, in tema di qualificazione reddituale.
art. 16, comma 2-bis, d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
Richiamato nel terzo motivo nel quadro della disciplina delle prestazioni di previdenza complementare.
Richiamato per sostenere che incombeva sul contribuente la prova del rendimento effettivamente assoggettabile all'aliquota agevolata.
Massime di principio
- Nel caso di prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare aziendali, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che rappresentano un rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento del capitale accantonato sul mercato.
- Non integra "rendimento" tassabile al 12,50% la mera differenza tra quanto accantonato e quanto liquidato, quando tale differenza derivi da criteri di calcolo tecnico-attuariale, riserve matematiche o sistemi di capitalizzazione interna privi di effettivi investimenti sul mercato.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla Cassazione e viola l'art. 384 c.p.c. se ne dà una lettura incompatibile o ne disattende la portata sostanziale.
- In tema di rimborso tributario fondato sulla tassazione agevolata di prestazioni previdenziali, la parte che invoca l'aliquota ridotta deve allegare e provare che le somme richieste derivino davvero da rendimento netto di gestione del fondo.
- Quando la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata sul significato di rendimento e sulla disciplina applicabile, non è necessaria la rimessione alle Sezioni Unite per un preteso contrasto interpretativo inesistente.
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