Cassazione Civile, Ordinanza n. 09759/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La lite nasce da un finanziamento acceso durante il matrimonio con Compass s.p.a., intestato al ricorrente, il quale aveva chiesto all’altra coniuge di contribuire al pagamento di metà delle rate. Ottenuto decreto ingiuntivo per il 50% delle somme versate, il creditore-ingiungente si è visto accogliere l’opposizione dell’altra parte sia in primo grado sia in appello: il Giudice di pace e poi il Tribunale hanno ritenuto che il contratto fosse stato stipulato dal solo ricorrente e che l’altra parte avesse prestato una mera garanzia/coobbligazione a favore del finanziatore, senza contitolarità passiva del debito e quindi senza obbligo di regresso nei rapporti interni. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1372 c.c., sostenendo che il contratto andasse letto come finanziamento novativo di un precedente debito comune dei coniugi, senza remissione del debito della controricorrente e senza una vera fideiussione; perciò, tra condebitori, avrebbe dovuto operare l’art. 1292 c.c. e sarebbe stata dovuta la metà delle rate. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle difese della sola resistente, in violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non indicava specificamente le clausole contrattuali asseritamente mal interpretate, non ne trascriveva il testo rilevante e mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e della volontà negoziale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che l’interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto del giudice di merito censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotta e dimostrata. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a spiegare in concreto la dedotta violazione del contraddittorio; ha poi osservato che il giudice di appello può ricostruire i fatti e qualificare giuridicamente il rapporto in modo autonomo, purché resti nel perimetro del petitum e della causa petendi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con il richiamo al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come canone di interpretazione del contratto; la sua violazione è deducibile solo con specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito si sia discostato dal testo negoziale.
Canone di interpretazione sistematica del contratto, invocato dal ricorrente ma ritenuto non utilmente censurato in cassazione.
Richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede.
Richiamato quale canone interpretativo sussidiario.
Invocato dal ricorrente a sostegno della ricostruzione degli effetti vincolanti del contratto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non vi fosse una remissione del debito accettata dalla controparte.
Invocato dal ricorrente per sostenere la solidarietà passiva e il conseguente regresso nei rapporti interni.
La Corte ribadisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa in modo inequivocabile, senza necessità di formule sacramentali o forma scritta.
La sua violazione è stata allegata in modo generico; la Corte ha ritenuto non spiegato in concreto in che cosa sarebbe consistita.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di appello di decidere sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o qualificazione giuridica, restando nel petitum e nella causa petendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e riprodurre, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto per asserita violazione del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione accolta dal giudice una lettura alternativa più favorevole, se la prima è plausibile e sorretta da motivazione.
- Per denunciare la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali in cassazione è necessario indicare specificamente le clausole rilevanti, trascriverle nelle parti essenziali e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato; la critica meramente assertiva o la richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile.
- La volontà di prestare fideiussione deve risultare in modo inequivocabile dal testo negoziale; non sono richieste formule sacramentali, ma è necessario che l’intenzione di prestare garanzia emerga chiaramente dall’interpretazione del contratto.
- Nel giudizio di appello il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di attribuire loro una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro i limiti del petitum e della causa petendi.
- Le censure di violazione del contraddittorio o dell’art. 112 c.p.c. devono essere formulate in modo concreto e specifico, indicando quale concreta lesione processuale sia derivata dalla decisione impugnata.
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