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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15209/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale su alcuni immobili di loro comproprietà. Il credito della banca derivava da fideiussioni prestate dal coniuge debitore, unitamente al figlio, in favore della società fallita. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per incertezza sull'individuazione della parte appellata e sulla distinzione tra originaria appellata e cessionaria del credito; 2) nullità per omessa motivazione sul riconoscimento della qualità di parte appellata alla cessionaria e della titolarità del diritto controverso; 3) violazione degli artt. 21 e 20 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di vincolo di destinazione su beni immobili del fondo patrimoniale, la competenza territoriale dovesse attribuirsi al giudice del luogo in cui gli immobili sono siti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato accertamento del titolo della cessionaria a subentrare nel credito; 5) violazione degli artt. 1956 e 2697 c.c., assumendo che spettasse alla banca provare l'autorizzazione del fideiussore alle ulteriori concessioni di credito e la consapevolezza dello stato di decozione del debitore principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sulla dedotta incertezza della parte appellata, osservando che dall'intestazione e dalla motivazione della sentenza di merito risultava comunque chiara la presenza in giudizio dell'originaria creditrice e l'ingresso della cessionaria quale avente causa. Ha escluso la nullità per omessa motivazione sul punto, rilevando che la conferma della sentenza di primo grado non richiedeva un accertamento autonomo della nuova titolarità del credito, essendo presente in appello la creditrice originaria. Quanto alla competenza territoriale nell'azione revocatoria, ha ribadito il principio consolidato secondo cui essa si determina in base ai criteri generali e alternativi degli artt. 18-20 c.p.c., non trovando applicazione il foro esclusivo dell'art. 21 c.p.c., poiché la costituzione del fondo patrimoniale non integra un diritto reale in senso tecnico. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un errore nel riparto dell'onere della prova. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, infondato, poiché nella liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. grava su quest'ultimo l'onere di provare i presupposti della liberazione, inclusa la concessione di nuovo credito senza autorizzazione e con consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è stata trattata come rimedio volto a ottenere l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole nei confronti del creditore.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di validità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la sentenza di merito non era viziata sotto tale profilo.

  • art. 132 n. 2 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di nullità; la Corte ha ritenuto che, nel complesso della sentenza, la parte appellata fosse comunque individuabile.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la conferma della decisione di primo grado non richiedeva un autonomo accertamento della titolarità del credito in capo alla cessionaria.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità; la Corte ha escluso che la dedotta irregolarità producesse nullità della sentenza.

  • art. 18 c.p.c.

    Con l'art. 20 c.p.c. integra i criteri alternativi di competenza territoriale applicabili all'azione revocatoria.

  • art. 20 c.p.c.

    La competenza territoriale per l'azione revocatoria si determina secondo i criteri alternativi previsti da questa norma e dall'art. 18 c.p.c.

  • art. 21 c.p.c.

    La Corte ha escluso che trovi applicazione il foro esclusivo relativo ai diritti reali, perché il vincolo del fondo patrimoniale non è qualificabile come diritto reale in senso tecnico.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che non deduceva un errore nel riparto dell'onere probatorio; inoltre ha ribadito che, nel chiedere la liberazione ex art. 1956 c.c., il fideiussore deve provare i presupposti della liberazione.

  • art. 1956 c.c.

    In tema di fideiussione per obbligazioni future, la liberazione del fideiussore richiede la prova, a carico di quest'ultimo, che il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione e conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la competenza territoriale si individua secondo i criteri generali e alternativi di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., non operando il foro esclusivo dell'art. 21 c.p.c. anche quando l'atto impugnato abbia ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale su beni immobili.
  • La costituzione di un fondo patrimoniale non è assimilabile, ai fini della competenza, all'esercizio di un diritto reale in senso tecnico; pertanto non consente di attrarre la controversia nel foro esclusivo del luogo in cui sono siti gli immobili.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se investe realmente il riparto dell'onere della prova; non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle risultanze o l'accertamento del titolo della controparte.
  • Il fideiussore che invochi la liberazione della garanzia ex art. 1956 c.c. deve provare i presupposti della liberazione, ossia la concessione di nuovo credito al terzo senza sua autorizzazione e la consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.
  • Quando la sentenza di merito confermi la decisione di primo grado e la parte originaria sia comunque presente nel giudizio di appello, la mancata esplicitazione della cessionaria del credito non determina, di per sé, nullità della decisione se dall'insieme dell'intestazione e della motivazione è individuabile il rapporto processuale e l'efficacia della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniFideiussioneAzione revocatoria
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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