Cassazione Civile, Ordinanza n. 27638/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'Appello la liquidazione dei compensi maturati per l'assistenza prestata in un reclamo contro il provvedimento che aveva negato l'omologazione di un concordato preventivo richiesto da una società. La Corte d'Appello aveva liquidato i compensi applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 e qualificando la causa come di valore indeterminabile, senza assumere a base il valore dei beni offerti ai creditori. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 10 c.p.c. e dei parametri forensi, sostenendo che il valore della controversia dovesse essere determinato in base all'importo dei beni e dell'attivo indicati nella proposta concordataria; dall'altro la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d'Appello non avesse riconosciuto gli aumenti tariffari richiesti per urgenza, pregio, difficoltà, risultati conseguiti e complessità dell'affare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio della Corte d'Appello che aveva considerato la controversia di valore indeterminabile, estendendo al reclamo avverso il diniego di omologazione del concordato preventivo i principi già affermati in tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento e di opposizione alla risoluzione del concordato, nei quali il valore non si desume dall'entità del passivo o del dissesto. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia, osservando che la Corte territoriale aveva comunque valorizzato l'urgenza e la complessità dell'incarico nella liquidazione, esercitando la discrezionalità consentita tra minimi, medi e massimi dei parametri. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la base del procedimento per la liquidazione giudiziale dei compensi del difensore nei confronti del cliente.
Il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi va determinato secondo il criterio della domanda, ma nel caso esaminato la controversia è stata qualificata come di valore indeterminabile.
Costituisce il parametro per la liquidazione dei compensi professionali, da applicare tenendo conto del valore della causa e delle caratteristiche concrete dell'attività svolta.
La decisione resa in conformità alla proposta di definizione accelerata consente l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere relatore nel collegio che decide il ricorso.
Non vi è incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta rispetto alla decisione collegiale successiva.
La definizione conforme alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata, ritenuta ipotesi di abuso del processo.
La censura di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque considerato, anche implicitamente, le circostanze invocate ai fini della liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, il valore della causa va individuato secondo l'effettivo oggetto del giudizio; quando la decisione richiesta non investe la quantificazione del dissesto o del passivo ma solo l'accertamento dei presupposti della procedura, la causa può essere qualificata come di valore indeterminabile.
- Il criterio elaborato per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento può essere esteso, in via analogica, anche al reclamo avverso il diniego di omologazione del concordato preventivo, poiché in entrambi i casi non viene in rilievo una determinazione quantitativa del patrimonio o del passivo quale oggetto immediato del giudizio.
- In sede di liquidazione dei compensi forensi, il giudice di merito conserva discrezionalità nel collocare la prestazione tra valori minimi, medi e massimi dei parametri, purché dia conto, anche sinteticamente, delle peculiarità della prestazione e della complessità dell'affare.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione del provvedimento, pur non confutando analiticamente ogni richiesta di aumento, mostra di avere considerato i fattori invocati dalla parte ai fini della quantificazione del compenso.
- La decisione del ricorso in cassazione in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. integra, secondo la giurisprudenza richiamata, una fattispecie normativa di abuso del processo idonea a giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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