Cassazione Civile, Sentenza n. 19933/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società acquistò un terreno con un certificato di destinazione urbanistica (CDU) che attestava un'edificabilità pari a 1680 mc (zona B1). Il Comune negò la concessione edilizia perché il CDU era erroneo e l'edificabilità reale era molto inferiore. La società rivendette il terreno e promosse causa risarcitoria contro il Comune. In primo grado il Tribunale riconobbe un debito di €431.744,00 ma rigettò la domanda risarcitoria ritenendo che la rivendita avesse azzerato il credito; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società denunciò violazione di norme di responsabilità civile (art. 2043 e segg., art.2056 c.c.) e di regole sul risarcimento (art.1223 c.c.), lamentando che la Corte d'appello avrebbe impropriamente “bilanciato” il danno con il maggior corrispettivo ottenuto dalla rivendita senza usare gli strumenti processuali adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di specificità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.4 c.p.c. (il motivo non indicava né analizzava le norme dai cui si lamentava la violazione né confrontava in modo puntuale la decisione impugnata con i precetti invocati). Di conseguenza è stato assorbito il ricorso incidentale del Comune. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €5.200,00 per compensi + €200,00 esborsi e oneri accessori) e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Richiamata come base dei motivi di cassazione: n.3 per violazione o falsa applicazione di legge; n.4 per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse la specificità richiesta per tali censure.
Norma generale sulla responsabilità extracontrattuale (danno ingiusto). È stata invocata dal ricorrente come fondamento del risarcimento ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.
Norma sulla liquidazione del danno nei casi di responsabilità civile. Anche questa norma è stata richiamata nella doglianza del ricorrente senza che la Corte di legittimità entri nel merito.
Principio generale che il risarcimento mira a ristorare l'integrale danno e non arricchire la vittima; il ricorrente lo richiamava per contestare il 'bilanciamento' operato dal giudice d'appello, ma la censura è stata dichiarata aspecifica.
Norma sul principio dispositivo e onere della parte di allegare gli elementi della domanda. Citata nella cornice delle pretese del ricorrente.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Stabilisce l'onere di specificità dei motivi di cassazione. La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile.
Richiamati come requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha evidenziato il mancato rispetto di tali requisiti da parte del ricorrente.
Cass. Sez. Un. n. 23745/2020 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui il ricorrente deve indicare le norme di legge invocate e confrontarle con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'aspecificità del ricorso.
Cass. n. 17224/2020 (giurisprudenza citata)
Richiamata a sostegno dell'onere di specificità e dell'obbligo di illustrare i motivi di cassazione con puntuale esposizione.
Cass. n. 640/2019 (giurisprudenza citata)
Richiamata per distinguere errori di fatto o valutazioni di merito (inammissibili in cassazione) dalle reali questioni di diritto rilevabili ai sensi dell'art.360 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma amministrativa sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento della ricorrente.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17
Richiamata come modifica normativa rilevante alla disciplina del contributo unificato; citata per relazione all'applicabilità dell'art.13 DPR n.115/2002.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale rispettare l'onere di specificità (art. 366, comma 1, n.4 c.p.c.): ogni motivo deve indicare la norma ritenuta violata, analizzarne il contenuto e raffrontarla puntualmente con le formule del decisione impugnata.
- Se il giudice di merito svolge una valutazione articolata che considera l'effetto di atti successivi (es. la rivendita del bene) sul pregiudizio subito, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestazioni generiche: va dimostrato che la decisione contrasta con una norma di diritto concretamente individuata.
- La rivendita dell'immobile da parte del danneggiato può incidere sulla quantificazione o sull'esistenza del danno e quindi sulla domanda risarcitoria; è importante documentare e argomentare il nesso causale e l'effettivo pregiudizio residuo prima di alienare il bene.
- Quando si agisce per responsabilità da informazioni errate fornite da un ente pubblico (es. CDU), bisogna preservare il diritto al risarcimento: valutare se la vendita del bene comporta una decurtazione o estinzione del credito e, se necessario, proporre azioni alternative (es. surrogazione, impugnazioni antecedenti) prima della cessione.
- Nel contenzioso contro la Pubblica Amministrazione considerare anche le eccezioni procedurali dell'ente (es. prescrizione) e provvedere a formularle e contrastarle nel merito con adeguata istruttoria.
- In caso di danno stima e prova causale devono essere curate: documentare il danno effettivo, il momento in cui è sorto, e l'eventuale attenuazione conseguente ad atti successivi al fine di evitare sorprese in sede di merito o di legittimità.
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