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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17035/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace del 4/3/2021, con cui era stato condannato alla sola pena pecuniaria (multa di euro 10.000) ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Con quattro motivi deduceva: 1) errata interpretazione delle norme sull'appellabilità delle sentenze del Giudice di pace, sostenendo che l'appello contro la responsabilità penale avrebbe esteso i suoi effetti anche al punto relativo al risarcimento del danno; 2) vizio di motivazione e insufficienza di prove in relazione all'identificazione dell'imputato; 3) vizio di motivazione sulla mancanza dell'elemento psicologico richiesto per integrare il reato (assenza di consapevolezza dell'inosservanza dell'ordine del Questore); 4) omissione di adeguata motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della modulazione della pena.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Palermo del 9/3/2022 perché il Tribunale aveva erroneamente deciso un appello contro una sentenza del Giudice di pace che, essendo stata pronunciata solo con la condanna pecuniaria e senza statuizione sul risarcimento, era inappellabile e avrebbe dovuto essere devoluta alla Corte di cassazione. L'impugnazione è stata quindi qualificata come ricorso per cassazione. Il ricorso, così qualificato, è stato dichiarato inammissibile perché l'atto era stato sottoscritto dal difensore d'ufficio, avv. Giuseppe Caltanissetta, privo al momento della sottoscrizione della necessaria abilitazione per proporre ricorso in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie contestata (illecito connesso alla normativa sull'immigrazione); la Corte non ha esaminato il merito della condotta perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 37

    Norma regolante l'appellabilità delle sentenze del Giudice di pace: la Corte ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace che applica solo la pena pecuniaria e non si pronuncia sul risarcimento del danno sia inappellabile e possa essere impugnata solo con ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 574

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione: la Corte richiama la necessità di qualificare correttamente l'impugnazione e le conseguenze della riqualificazione in ricorso per cassazione.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 530

    Articoli richiamati dalla difesa in ordine alla prova dell'identità e alla motivazione della pronuncia assolutoria o di condanna; la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni di legittimazione del difensore.

  • codice penale, artt. 43, 62-bis e 133

    Richiami relativi all'elemento soggettivo del reato (art. 43) e alla valutazione delle circostanze attenuanti e della determinazione della pena (62-bis, 133); la censura su questi profili non è stata esaminata nel merito per la declaratoria d'inammissibilità procedurale.

  • codice di procedura penale, art. 574, comma 4 (richiamato implicitamente)

    Rilevanza nella discussione sull'estensione dell'impugnazione ai diversi capi di sentenza; la Corte sottolinea la regola consolidata secondo cui l'appello impropriamente proposto contro una sentenza inappellabile deve essere riqualificato e trasmesso in Cassazione.

Massime di principio

  • Quando il Giudice di pace applica solo una pena pecuniaria e non si esprime sul risarcimento del danno, la decisione è inappellabile ai sensi della normativa vigente e l'impugnazione deve essere proposta con ricorso per cassazione.
  • Se il giudice d'appello riceve un gravame contro una sentenza inappellabile non deve decidere sul merito, ma deve qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione; in caso di errata pronuncia dell'appello, la sentenza d'appello va annullata senza rinvio.
  • La riqualificazione dell'impugnazione in ricorso per cassazione comporta l'obbligo che l'atto sia sottoscritto da un difensore abilitato a patrocinare in Cassazione al momento della presentazione: la mancanza di tale abilitazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La successiva acquisizione dell'abilitazione da parte del difensore non sanerà il vizio di legittimazione alla data di deposito dell'impugnazione; pertanto è cruciale verificare preventivamente le abilitazioni del difensore prima del deposito.
  • Sebbene siano sempre rilevanti le questioni di merito (identificazione, elemento psicologico, attenuanti), profili procedurali rilevanti (come l'appellabilità o la legittimazione del difensore) possono precludere l'esame del merito; pertanto gli atti di impugnazione devono essere predisposti curando sia la forma che la sostanza.

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