Cassazione Civile, Ordinanza n. 22622/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo della pensione di anzianità di un iscritto alla Cassa, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007. La Corte d'appello aveva confermato, in sostanza, l'applicazione della disciplina previgente alle modifiche regolamentari del 2002-2003 e aveva escluso l'applicabilità del cd. coefficiente di neutralizzazione, ritenendo che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 valesse il regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335/1995, secondo l'orientamento di legittimità richiamato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 in tema di coefficiente di neutralizzazione; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112, 434 e 437 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto cessata la materia del contendere sul punto dell'appello incidentale relativo alla quota A; (3) riproposizione, sotto forma di violazione di legge, della censura sulla cessazione della materia del contendere; (4) violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 in relazione al frazionamento in subquote del trattamento pensionistico. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo errata la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla questione dei criteri di calcolo e, soprattutto, ha ribadito l'orientamento ormai consolidato secondo cui il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla Cassa con le delibere del 2003 e il regolamento dal 1° gennaio 2004 è legittimo e non è soggetto al principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, come interpretato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce della Corte. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la questione del frazionamento in subquote non risultava trattata dalla corte territoriale e la ricorrente non aveva indicato adeguatamente se, dove e quando fosse stata devoluta al giudice di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie concreta alla luce dei principi affermati, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; il quarto motivo è dichiarato inammissibile per mancata specifica devoluzione della questione al giudice di appello.
richiamato per sottolineare il rispetto degli oneri di specificazione del ricorso.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per il deposito dell'ordinanza.
richiamato nella censura di nullità della sentenza per asserita erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere.
richiamato nella censura di nullità della sentenza per asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sul punto devoluto.
richiamato nella censura relativa all'appello e alla corretta devoluzione delle questioni.
richiamato nella censura relativa al giudizio di appello del rito del lavoro/previdenza.
l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
la Corte ribadisce che, per le pensioni di anzianità in questione, il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla Cassa non viola il principio del pro rata e che il regime originario non impedisce tali misure di graduazione della prestazione.
indicato per qualificare la Cassa come ente previdenziale privatizzato cui si applicano i principi elaborati in materia di prestazioni pensionistiche.
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
menzionato nel richiamo al testo della disciplina vigente prima delle modifiche apportate da tale legge, rispetto alla quale si valuta la legittimità del coefficiente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a pensioni di anzianità erogate da enti previdenziali privatizzati, le modifiche regolamentari che introducono un coefficiente di neutralizzazione sulla quota retributiva non violano automaticamente il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, quando si risolvono in una legittima misura di graduazione della prestazione funzionale al riequilibrio finanziario dell'ente e non in un prelievo forzoso o nella soppressione di diritti quesiti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere è indebita quando la questione oggetto del giudizio attiene ancora all'individuazione del criterio di liquidazione della prestazione ed permane l'interesse delle parti all'accertamento giudiziale del sistema di calcolo applicabile.
- In cassazione, una censura è inammissibile se la questione prospettata non risulta trattata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente se, dove e quando sia stata dedotta nei gradi di merito.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice deve darvi continuità salvo ragioni per il suo espresso superamento; le pronunce successive che confermano tale indirizzo rafforzano l'applicazione uniforme del principio.
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