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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12570 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Annullamento in autotutela di atti di attribuzione catastale - Dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere - Illegittimità derivata degli avvisi di accertamento - Configurabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato sia gli atti di attribuzione delle categorie catastali D/7 e D/1 sia cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni 2000-2004, calcolati sulla base delle rendite derivanti da tali classamenti. Nel corso del giudizio l'Agenzia del Territorio aveva annullato in autotutela gli originari atti catastali, attribuendo provvisoriamente la categoria E/3 e successivamente le categorie B/1 per la caserma e D/1 per la cabina elettrica. La ricorrente sosteneva che l'annullamento degli atti catastali originari imponesse la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei giudizi catastali e, conseguentemente, l'annullamento derivato degli avvisi ICI fondati su quei classamenti ormai inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, accogliendo i ricorsi della contribuente contro tutti gli avvisi ICI. Ha stabilito che l'annullamento in autotutela degli atti catastali impugnati comportava la cessazione della materia del contendere nei relativi giudizi e che gli avvisi ICI, fondati su quei classamenti non più esistenti, erano affetti da illegittimità derivata. Il giudice tributario non poteva sostituire o modificare in corso di causa l'atto catastale originario né procedere a un nuovo accertamento catastale incidentale. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 2

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando viene meno l'oggetto della lite, ad esempio perché l'atto fiscale impugnato è annullato in autotutela. In tal caso il giudizio relativo a quell'atto deve essere dichiarato estinto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario; l'impugnazione deve rimanere riferita all'atto originariamente contestato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 2

    La preclusione alla proposizione di nuovi motivi conferma la struttura oppositiva del processo tributario: la materia del contendere è delimitata dall'atto impugnato e non può essere ampliata o modificata liberamente durante il giudizio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 39, comma 1-bis

    Prevede la sospensione necessaria del processo tributario quando sussiste una pregiudizialità interna tra controversie, anziché consentire al giudice di risolvere incidentalmente la questione catastale.

  • art. 34 c.p.c.

    Il giudice della controversia sugli avvisi ICI non può accertare incidentalmente il corretto classamento catastale quando questo costituisce oggetto autonomo e pregiudiziale di altro giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    In presenza di una controversia pregiudiziale autonoma, il processo dipendente può essere sospeso in attesa della definizione della causa pregiudiziale.

  • L. n. 342/2000, art. 74, comma 3

    Consente la contestazione congiunta dell'attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo fondato su tale rendita, secondo le modalità previste dalla disciplina processuale tributaria.

Massime di principio

  • Se l'atto catastale presupposto di un avviso tributario viene annullato in autotutela, il giudizio relativo a quell'atto deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Un avviso ICI o altro atto impositivo fondato esclusivamente su un classamento catastale annullato può risultare illegittimo per derivazione e deve essere annullato.
  • L'amministrazione non può sostituire in corso di causa l'atto catastale originariamente impugnato con un nuovo classamento, perché ciò modifica l'oggetto della controversia e richiede un autonomo atto impugnabile.
  • Il giudice chiamato a decidere sull'imposta non può normalmente ricostruire o correggere incidentalmente il classamento catastale quando quest'ultimo è oggetto di una controversia autonoma e pregiudiziale.
  • L'annullamento di un atto presupposto non comporta automaticamente l'annullamento di ogni atto successivo in qualsiasi situazione: occorre verificare che l'atto impositivo dipenda effettivamente e direttamente dal presupposto annullato e che non sussistano altri fondamenti autonomi della pretesa.

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