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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25063/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che le operazioni contestate come inesistenti erano comunque state fatturate, contabilizzate e confluite nelle liquidazioni periodiche con versamento dell'IVA, sicché non vi sarebbe stato alcun rischio di perdita per l'erario; (2) violazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, assumendo che la sanzione ivi prevista non avesse efficacia retroattiva. La censura dell'Agenzia si difendeva resistendo con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sul merito della pretesa fiscale, ma aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità. In cassazione la società aveva quindi censurato solo il merito dell'accertamento, senza impugnare la statuizione processuale che aveva definito il giudizio di appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che attaccano questioni diverse da quelle effettivamente decise.
  • Quando il giudice di appello conferma o definisce la controversia con una motivazione processuale diversa dal merito, il ricorrente deve censurare specificamente quella statuizione; la mera critica al merito dell'accertamento è priva di pertinenza.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico, completo e intelligibile il capo di decisione impugnato e le ragioni di violazione di legge o di vizio motivazionale, altrimenti è inammissibile per difetto di motivi.
  • La deduzione di una norma sostanziale è irrilevante se la sentenza impugnata si fonda su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, poiché tale declaratoria assorbe il sindacato sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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