Cassazione Civile, Ordinanza n. 25063/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che le operazioni contestate come inesistenti erano comunque state fatturate, contabilizzate e confluite nelle liquidazioni periodiche con versamento dell'IVA, sicché non vi sarebbe stato alcun rischio di perdita per l'erario; (2) violazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, assumendo che la sanzione ivi prevista non avesse efficacia retroattiva. La censura dell'Agenzia si difendeva resistendo con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva deciso sul merito della pretesa fiscale, ma aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità. In cassazione la società aveva quindi censurato solo il merito dell'accertamento, senza impugnare la statuizione processuale che aveva definito il giudizio di appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza, ai fini del rischio erariale, di operazioni fatturate e contabilizzate; la Corte non entra nel merito della doglianza perché non attinente alla ratio decidendi.
Invocato per escludere la retroattività della sanzione; la censura è dichiarata inammissibile perché non riferita alla statuizione di inammissibilità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione richiamata per prospettare violazioni di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure non attinenti al decisum sono inammissibili.
Richiamato per affermare il difetto di interesse a censurare statuizioni non decisive della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che attaccano questioni diverse da quelle effettivamente decise.
- Quando il giudice di appello conferma o definisce la controversia con una motivazione processuale diversa dal merito, il ricorrente deve censurare specificamente quella statuizione; la mera critica al merito dell'accertamento è priva di pertinenza.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico, completo e intelligibile il capo di decisione impugnato e le ragioni di violazione di legge o di vizio motivazionale, altrimenti è inammissibile per difetto di motivi.
- La deduzione di una norma sostanziale è irrilevante se la sentenza impugnata si fonda su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità, poiché tale declaratoria assorbe il sindacato sul merito.
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