Cassazione Civile, Ordinanza n. 32300/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per euro 3.910,00, relativo al mancato pagamento di somme richieste per interventi di miglioramento sismico e per la realizzazione di un muro di sostegno in blocchi di cemento a secco sulla proprietà dell'opponente. Nel giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace di Vibo Valentia, l'opponente ha eccepito anche l'incompetenza territoriale di quel giudice, sostenendo che dovesse applicarsi il foro del consumatore e che fosse competente il Giudice di pace di Milano. Il Giudice di pace, però, con ordinanza, si è limitato a disporre l'ammissione della prova testimoniale senza pronunciarsi espressamente sulla competenza. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, assumendo che l'ordinanza implicasse una decisione, quantomeno implicita, sulla competenza territoriale e che questa dovesse essere affermata in favore del foro del consumatore ai sensi degli artt. 33, comma 1, lett. u), e 66-bis del codice del consumo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha osservato, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 46 c.p.c. le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano ai giudizi davanti al giudice di pace, sicché una statuizione sulla competenza resa da tale giudice, ove esistente, non è impugnabile con regolamento di competenza. In secondo luogo, ha rilevato che l'ordinanza impugnata non conteneva comunque alcuna pronuncia sulla competenza, limitandosi all'ammissione delle prove e senza esprimere neppure una riserva di decisione congiunta su competenza e merito; pertanto mancava il presupposto stesso per proporre il regolamento. Non essendosi costituita l'intimata, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio davanti al giudice di pace non si applicano gli artt. 42 e 43 c.p.c.; perciò la statuizione sulla competenza, ove resa, non è impugnabile con regolamento di competenza
la sua applicabilità è esclusa nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.
la sua applicabilità è esclusa nei giudizi davanti al giudice di pace per effetto dell'art. 46 c.p.c.
art. 33, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato dal ricorrente come base del foro del consumatore
art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato dal ricorrente come base del foro del consumatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al giudice di pace, il regolamento di competenza non è esperibile avverso eventuali statuizioni sulla competenza, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- Il regolamento di competenza è comunque inammissibile quando il provvedimento impugnato non contenga alcuna effettiva decisione sulla competenza, ma si limiti a disporre attività istruttorie o di prosecuzione del giudizio.
- La mera prosecuzione del processo con ammissione delle prove non integra, di per sé, una pronuncia implicita sulla competenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
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