Cassazione Civile, Ordinanza n. 13457/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni e richiesta di pagamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto, in Cassazione, di una precedente impugnazione proposta dalla società. La società ha contestato la sentenza della CTR che aveva confermato la legittimità della pretesa erariale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 16 e 248 del d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente ha sostenuto che non fosse mai stata contestata la notifica del provvedimento finale, bensì l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè dell'invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002, che avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio eletto nel giudizio definito con il rigetto dell'impugnazione. Secondo la società, solo dopo la notifica di tale invito e il decorso di trenta giorni sarebbe potuto sorgere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo e, in mancanza, non potevano essere applicate le sanzioni contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse su un accertamento fattuale secondo cui l'avviso/invito al pagamento era stato notificato alla società presso il domicilio eletto, prima del successivo provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Ha quindi osservato che la censura della ricorrente, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare tale accertamento di fatto e a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione comportano i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato per qualificare la condotta della parte come trasgressione sanzionabile in relazione all'omesso pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
L'invito al pagamento dell'ulteriore contributo unificato deve essere notificato al soggetto obbligato; la Corte, però, ha ritenuto in fatto che tale notifica fosse avvenuta.
Costituisce il fondamento normativo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
È richiamato in relazione al regime sanzionatorio applicato alla condotta omissiva della parte.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se richiede in realtà una rivalutazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in particolare sulla rituale notificazione degli atti rilevanti.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato presuppone il rigetto dell'impugnazione; la notifica dell'invito al pagamento è il passaggio procedimentale rilevante, ma la sua effettiva esistenza e ritualità, se accertata in fatto dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione come questione di diritto.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 consegue alla declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla previa notificazione dell'avviso o invito al pagamento, il ricorrente che contesti solo l'esistenza di tale notifica senza indicare un effettivo errore di diritto introduce un motivo non scrutinabile in sede di cassazione.
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