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Sentenza

Sentenza del 05/08/2024 n. 22018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento delle accise su prodotti petroliferi (benzina) riferiti agli anni 2005-2006, spediti in regime sospensivo verso un destinatario sloveno. L’Agenzia contestava alla società, quale depositario fiscale, di non avere provato la consegna dei prodotti al destinatario: i timbri di ricezione sui documenti di trasporto erano stati attestati come falsi dall’autorità doganale slovena. La società ha impugnato la decisione della CTR sostenendo, con i motivi primo e terzo, che l’art. 4 del d.lgs. 504/1995 consentisse l’abbuono dell’accisa anche in caso di sottrazione illecita da parte di terzi, senza responsabilità del depositario, e denunciando una responsabilità oggettiva incompatibile con i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza. Con il secondo e il quarto motivo ha lamentato l’omessa considerazione dell’archiviazione del procedimento penale e delle prove documentali della consegna in Slovenia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata consegna attestata dalla falsità dei timbri integrasse uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, non una perdita o distruzione fisica dei prodotti. In base alla direttiva 92/12/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia nella causa C-323/22, il depositario resta responsabile in via oggettiva del pagamento dell’accisa anche quando l’atto illecito sia imputabile esclusivamente a un terzo e il depositario sia incolpevole; l’abbuono è escluso se i prodotti sono rimasti nel circuito commerciale e non sono stati distrutti o irrimediabilmente perduti. I motivi primo e terzo sono stati giudicati infondati; il secondo e il quarto, relativi al procedimento penale e alle prove della consegna, sono stati dichiarati irrilevanti e quindi inammissibili, perché riferiti a questioni non decisive secondo la disciplina applicabile. La Corte ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; ha compensato le spese per l’evoluzione della giurisprudenza e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 14, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE

    l'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta

    L’abbuono presuppone una perdita del prodotto imputabile a caso fortuito o forza maggiore. Lo svincolo irregolare non equivale a perdita, perché il prodotto può restare nel circuito commerciale; pertanto l’atto illecito di un terzo e l’estraneità del depositario non esonerano dal pagamento.

  • Art. 4, comma 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)

    Nel caso in esame, allora, la norma interna va interpretata in modo conforme a quella unionale

    L’abbuono previsto per perdita o distruzione in regime sospensivo va interpretato in conformità alla direttiva: il furto o la sottrazione non bastano se non comportano distruzione o perdita irrimediabile e materiale impossibilità di immissione in consumo.

  • Art. 2, commi 1-4, d.lgs. 504/1995 (TUA)

    l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: [...] lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo

    Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo è equiparato all’immissione in consumo e rende esigibile l’accisa, salvo che ricorrano i presupposti normativi per l’abbuono.

  • Art. 6, d.lgs. 504/1995 (TUA) e art. 6, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE

    Tale fattispecie è senz'altro sussumibile nell'ipotesi dello "svincolo irregolare", così inegenerandosene -in astratto- la responsabilità della SI.LO.NE., poi Shell, ora KRI, appunto quale depositario del prodotto in regime sospensivo

    La società, in quanto depositario del prodotto in regime sospensivo, è il soggetto cui si collega la responsabilità per l’irregolarità della circolazione e per l’accisa divenuta esigibile.

  • Art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)

    In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni

    Quando durante la circolazione in regime sospensivo si verifica un’irregolarità non coperta dall’abbuono dell’art. 4, opera il regime di riscossione previsto dalla norma, compresi i criteri per individuare il soggetto tenuto al pagamento e il luogo dell’infrazione.

  • Art. 3 della Costituzione

    In particolare, non si pone, d'altronde, in frizione col principio di uguaglianza stabilito dall' art. 3 Cost., né con quello di capacità contributiva fissato dall' art. 53 Cost.

    La responsabilità del depositario e la distinzione tra perdita materiale e sottrazione non sono state ritenute contrarie al principio costituzionale di uguaglianza.

  • Art. 53 della Costituzione

    quanto al principio di capacità contributiva, ha rimarcato che la capacità contributiva consiste nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.

    La legittimità dell’imposizione dipende dal presupposto economico individuato dalla legge; l’eventuale mancato conseguimento dell’utilità attesa dal contribuente non elimina l’obbligazione quando quel presupposto permane.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, codice di procedura civile

    La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e quelle di omesso esame nei limiti dei motivi di ricorso; i motivi relativi ai fatti penali e ai riscontri documentali sono stati ritenuti non decisivi e quindi inammissibili.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per i prodotti soggetti ad accisa spediti in regime sospensivo, lo svincolo irregolare fa sorgere l’esigibilità dell’imposta; il depositario può essere chiamato a pagarla anche se l’irregolarità è stata commessa esclusivamente da terzi e senza sua colpa.
  • L’abbuono per perdita o distruzione non si estende automaticamente al furto o alla sottrazione: occorre che il prodotto sia materialmente scomparso, distrutto o divenuto irrimediabilmente inutilizzabile, così da non poter entrare nel circuito commerciale.
  • La prova dell’estraneità del depositario all’illecito, dell’affidamento sulla regolarità della spedizione o dell’archiviazione del procedimento penale non è, da sola, sufficiente a escludere l’accisa se i prodotti non risultano distrutti o irrimediabilmente perduti.
  • La responsabilità oggettiva per il pagamento dell’accisa, riferita alla circolazione dei prodotti, va distinta da eventuali sanzioni pecuniarie: la decisione richiama la giurisprudenza unionale che considera sproporzionata l’estensione automatica della responsabilità oggettiva alle sanzioni per il contrabbando commesso da terzi.
  • La disciplina nazionale sull’abbuono deve essere interpretata in conformità al diritto dell’Unione; se il prodotto è rimasto nel circuito commerciale, l’illecito non può essere trattato come perdita ai fini dell’esenzione.

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