Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34342/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva determinato l'indennità di espropriazione sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due proprietari avevano chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione per due suoli siti nel Comune di Canosa di Puglia, occupati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di un PIP. La Corte d'appello, recepita la consulenza tecnica d'ufficio, aveva stimato i terreni con metodo del valore di trasformazione e aveva riconosciuto un valore unitario di euro 26,31/mq, con incremento del 10% ex art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, lamentando che la c.t.u. avesse ignorato la stima della terna arbitrale ex art. 21 d.P.R. 327/2001, avesse usato un applicativo web non pertinente, avesse applicato in modo improprio il parametro del 20% dell'art. 36, comma 7, d.l. 223/2006 e avesse recepito acriticamente le conclusioni del proprio ausiliare senza considerare le critiche del c.t.p.; (2) analoga censura per avere il c.t.u. utilizzato preventivi di costruttori di prefabbricati e per avere la Corte aderito alla c.t.u. senza confutare le osservazioni della difesa tecnica comunale; (3) omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte avrebbe valorizzato due compravendite di capannoni industriali senza considerare che gli immobili comparabili erano in zona PIP diversa da quella dei suoli espropriati; (4) violazione dell'art. 36, comma 7, d.l. 223/2006, sostenendo che il coefficiente del 20% sia solo fiscale e non espropriativo; (5) violazione dell'art. 3 d.m. 1444/1968, perché il valore dei suoli sarebbe stato calcolato applicando l'indice fondiario anziché quello territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che le censure alla c.t.u. sono scrutinabili in cassazione solo se denunciano un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, oppure se il giudice abbia del tutto obliterato le specifiche critiche dando luogo a motivazione apparente; nella specie, invece, la Corte territoriale aveva esaminato le osservazioni del Comune e il c.t.u. vi aveva risposto. Quanto al parametro del 20%, la Corte ha chiarito che il giudice di merito non aveva applicato direttamente la norma fiscale, ma l'aveva utilizzata come criterio equitativo di valutazione. Sul quinto motivo, la censura è stata reputata comunque inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, per i comparti PIP, la valutazione deve tener conto dell'indice territoriale del comprensorio, ma il ricorso non spiegava adeguatamente il concreto errore nel calcolo adottato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sulla consulenza tecnica e sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo nei limiti del vizio di legge, del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, o della motivazione apparente per totale obliterazione delle critiche difensive.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    Richiamato quale disciplina della terna arbitrale/stimatori in tema di espropriazione, ma la decisione non riconosce rilievo decisivo alla stima da essa resa rispetto alla c.t.u.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 327/2001

    Utilizzato dalla Corte d'appello per incrementare del 10% l'indennità di espropriazione riconosciuta ai proprietari.

  • art. 36, comma 7, d.l. 223/2006

    Il parametro del 20% è considerato dalla Corte territoriale come criterio pertinente e non come valore fisso; la Cassazione esclude che nel caso sia stata fatta una diretta applicazione della norma ai fini fiscali o che vi sia violazione di legge.

  • art. 3 d.m. 1444/1968

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso dell'indice fondiario; la Corte ribadisce che nei comparti PIP/PEEP la stima deve tener conto dell'indice territoriale, salvo aree già totalmente urbanizzate.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte osserva che il mezzo non chiarisce l'interesse del ricorrente a coltivare la censura, contribuendo all'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio in sede di legittimità è ammissibile solo se si denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente dedotto, oppure se il giudice di merito abbia del tutto ignorato le censure tecniche difensive, rendendo la motivazione apparente.
  • Non integra vizio di motivazione apparente la sentenza che menzioni le contestazioni alla c.t.u. e dichiari di aderire comunque alle conclusioni del consulente, specie quando il consulente abbia già risposto ai rilievi delle parti.
  • La parte che denunci in cassazione l'erroneità del criterio di stima adottato deve indicare in modo autosufficiente i dati e i passaggi del calcolo contestato, specificando dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Nei comparti PIP o PEEP, la valutazione della capacità edificatoria ai fini indennitari deve tener conto della potenzialità edificatoria media dell'intero comprensorio e quindi dell'indice territoriale, non dell'indice fondiario riferito alle singole aree già edificate o urbanizzate.
  • Il richiamo a parametri normativi nati per finalità fiscali può fungere da criterio di giudizio nella stima estimativa solo se il giudice di merito non li applica meccanicamente come coefficienti fissi, ma li utilizza come elementi di valutazione pertinenti al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.