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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva prestato garanzia per il pagamento di un debito IVA e, dopo essere stata escussa dall'Agenzia delle entrate, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale per il recupero delle somme versate. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale. La società ne aveva chiesto il rimborso, sostenendo che il decreto non fosse soggetto a registrazione oppure, in subordine, che dovesse scontare l'imposta in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle entrate ha sostenuto invece che il decreto riguardasse un autonomo obbligo restitutorio del debitore verso il garante e dovesse quindi essere assoggettato all'imposta proporzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i rapporti tra creditore e debitore principale, creditore e garante e garante e debitore sono autonomi e distinti. Il garante che, dopo essere stato escusso, agisce contro il debitore non richiede il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione soggetta a IVA, ma esercita i diritti derivanti dal pagamento effettuato e dalla surrogazione. Pertanto, non si applica il principio di alternatività IVA-imposta di registro e il decreto ingiuntivo è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    assoggetta gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, all'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%

    Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per recuperare dal debitore le somme pagate al creditore è soggetto all'imposta di registro proporzionale, perché contiene una condanna al pagamento di una somma e non riguarda il pagamento di un corrispettivo soggetto a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20, 22, 33, comma 2, 37 e 40

    Le disposizioni confermano che l'imposta di registro deve essere determinata considerando gli effetti giuridici dell'atto e l'autonomia dei rapporti sottostanti. La surrogazione del garante non trasforma il decreto ingiuntivo in un atto relativo a una prestazione imponibile ai fini IVA.

  • Codice civile, artt. 1201, 1203 e 1949

    Il fideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore. La surrogazione consente il recupero delle somme pagate, ma non costituisce il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, anche se esente; tuttavia, il successivo recupero dal debitore delle somme pagate dal garante è un effetto della surrogazione e non una nuova prestazione imponibile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    La norma, relativa al rimborso del costo delle fideiussioni in determinate fattispecie tributarie, evidenzia l'autonomia del rapporto tra garante e debitore rispetto al rapporto tributario principale.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il debito del debitore principale e successivamente ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare quanto versato, il decreto riguarda un obbligo restitutorio derivante dalla surrogazione e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica automaticamente solo perché l'obbligazione originaria aveva natura IVA o la garanzia rientrava nell'ambito dell'IVA.
  • Ai fini dell'imposta di registro devono essere distinti i rapporti tra creditore e debitore, tra creditore e garante e tra garante e debitore; l'autonomia di tali rapporti impedisce di trasferire al decreto ingiuntivo il trattamento fiscale dell'operazione originaria.
  • Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso è normalmente soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna, salvo che il suo oggetto sia effettivamente un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA.
  • La mera identità dell'importo pagato dal garante e di quello richiesto al debitore non è sufficiente per applicare il regime IVA o l'imposta di registro in misura fissa: occorre verificare la causa giuridica concreta del pagamento e del decreto.

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