Cassazione Civile, Ordinanza n. 28937/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in primo grado i resistenti chiedendo la restituzione di una somma di denaro da lui versata a garanzia di un investimento effettuato dai convenuti e poi risultato infruttuoso, oltre agli interessi e al risarcimento del danno all'immagine professionale. Sosteneva di aver svolto soltanto attività di procacciamento/intermediazione nell'affare e che la dazione fosse priva di titolo, anche perché la garanzia prestata sarebbe stata nulla per illiceità dell'operazione di investimento. I resistenti contestavano questa ricostruzione e affermavano che il ricorrente fosse parte integrante dell'affare e avesse assunto una precisa obbligazione di restituzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda restitutoria per difetto di prova della causa del pagamento; in appello, i resistenti avevano prodotto un nuovo documento ritenuto decisivo dalla Corte territoriale, dal quale emergeva il coinvolgimento del ricorrente nell'operazione. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava: 1) violazione degli artt. 2033 ss. c.c., 1325 n. 2 c.c., 342 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse deciso su un diverso rapporto giuridico, introducendo una nuova causa basata su una pretesa responsabilità del ricorrente come amministratore di una società estera inesistente; 2) violazione degli artt. 2033, 1418 e 1939 c.c., deducendo che la Corte non avesse verificato la validità della garanzia e avesse omesso una motivazione adeguata sulla causa che giustificava la ritenzione delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava una violazione dell'art. 345 c.p.c., osservando che il nuovo documento prodotto in appello non aveva mutato i fatti costitutivi del diritto azionato, perché in un'azione di ripetizione dell'indebito l'attore deve provare l'inesistenza della causa debendi, l'avvenuto pagamento e il collegamento tra pagamento e assenza del debito. Ha inoltre ritenuto che il giudice d'appello non avesse pronunciato su un thema decidendum diverso, ma avesse semplicemente accertato, sulla base delle prove, il coinvolgimento del ricorrente nell'affare e dunque l'esistenza di una causa giustificatrice del pagamento. Il motivo è stato considerato in parte anche inammissibile per difetto di decisività e di correlazione con la ratio decidendi, oltre che per genericità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché privo di correlazione con la ratio decidendi e generico, sia perché la Corte d'appello aveva in realtà motivato in modo puntuale sul ruolo effettivo del ricorrente e sulla coerenza tra il documento nuovo e la prova testimoniale, sicché non vi era alcuna motivazione mancante o apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore deve provare l'inesistenza della causa debendi, l'avvenuto pagamento e il nesso tra pagamento e mancanza del debito
la censura che la richiama è stata ritenuta non decisiva e comunque generica rispetto alla ratio decidendi
la doglianza di violazione del parametro dell'appello è stata respinta perché il thema decidendum non risultava ampliato in modo inammissibile
l'ammissione di nuovo documento in appello non ha comportato, nel caso concreto, un mutamento dei fatti costitutivi del diritto né un'inammissibile modifica del thema decidendum
la sua invocazione è stata ritenuta generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata
la sua invocazione è stata ritenuta generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata
il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e correlato alla ratio decidendi; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto in modo specifico e con precisa illustrazione della norma asseritamente violata
la trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'attore deve provare l'assenza della causa debendi, l'avvenuto pagamento e il collegamento causale tra la dazione e la pretesa mancanza del debito; la prova del fatto negativo può essere fornita anche mediante fatti positivi contrari o per presunzioni.
- La produzione di un nuovo documento in appello non viola di per sé il divieto di mutamento del thema decidendum se resta ferma la medesima causa petendi e il documento serve solo a rafforzare la prova dei fatti già allegati.
- La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale è inammissibile se non è specifica, non è decisiva e non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito abbia esaminato il materiale probatorio rilevante e spiegato, con argomentazione логica, perché ritenga provata l'esistenza della causa giustificatrice del pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →