Cassazione Penale, Sentenza n. 26670/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un soggetto ritenuto dalla Corte d'appello amministratore di fatto di una società fallita e condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché per bancarotta semplice per aggravamento del dissesto mediante omessa richiesta di fallimento. Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna deducendo: 1) vizio di motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto, sostenendo di aver avuto solo un ruolo formale o comunque non direttivo, che la cessione dei rami d'azienda era stata solo apparente e che non vi fosse vantaggio per lui, anche perché il valore economico degli asset sarebbe stato nullo; 2) violazione di legge e dell'art. 192, comma 2, c.p.p. per difetto di prova del suo inserimento organico nella gestione della società fallita, affermando di essersi limitato a un temporaneo affiancamento e che, dopo la cessione delle quote a un terzo, non avrebbe più svolto attività gestoria; 3) vizi in punto di trattamento sanzionatorio, per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata valutazione dei precedenti e omessa adeguata motivazione sulla durata della pena accessoria, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la qualifica di amministratore di fatto può desumersi da indici sintomatici di inserimento organico e di esercizio non episodico di funzioni direttive anche in un solo settore dell'attività sociale; nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato la cessione delle quote a un soggetto privo di esperienza imprenditoriale, la successiva e persistente presenza del ricorrente nei locali, l'impartizione di direttive al personale e la concreta disponibilità di rami d'azienda, oltre alla natura distrattiva dell'affitto dei saloni di parrucchiere senza corrispettivo e senza tracciabilità delle somme. È stato inoltre osservato che, in materia di bancarotta per distrazione, la mancata dimostrazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore può sorreggere l'accertamento della distrazione. È stato poi respinto il terzo motivo: il diniego delle attenuanti generiche era motivato dal disvalore del fatto, dalla condotta processuale e dall'assenza di elementi positivi allegati dalla difesa; la maggiore durata della pena accessoria era giustificata da una motivazione condivisa dalla Corte territoriale e fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e sulla special-prevenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 110, 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall.
richiamati per la contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in concorso
artt. 110, 217, comma 1, n. 4, legge fall.
richiamati per la contestazione della bancarotta semplice per aggravamento del dissesto mediante omissione della richiesta di fallimento
invocato dalla difesa sul piano probatorio per contestare la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nei limiti consentiti
richiamato per affermare che l'amministratore di fatto, ricorrendone i presupposti, è gravato dell'intera gamma dei doveri dell'amministratore di diritto
art. 40, comma secondo, cod. pen.
richiamato in relazione alla responsabilità anche per colpevole e consapevole inerzia rispetto ai doveri gestori
utilizzato come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena e della pena accessoria
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri gestori tipici, ma può essere desunta da elementi sintomatici di inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in una fase della vita sociale, anche in un solo settore dell'attività aziendale, purché l'attività sia apprezzabile, non episodica e non occasionale.
- L'accertamento della posizione di amministratore di fatto è una valutazione di merito insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e congrua; in sede di legittimità non è consentito una nuova valutazione del compendio probatorio.
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la cessione o l'affitto di rami d'azienda senza corrispettivo, o con corrispettivo inferiore al valore reale, integra un depauperamento del patrimonio sociale idoneo a ledere la garanzia dei creditori.
- La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro effettiva destinazione, poiché l'onere di chiarire la sorte dei beni grava su chi ha gestito il patrimonio sociale.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni elemento allegato dalla difesa: è sufficiente una motivazione che, alla luce dell'art. 133 c.p., individui ragioni plausibili e non illogiche per escludere la meritevolezza del beneficio.
- La determinazione della pena accessoria è censurabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione; quando il giudice richiami i criteri di proporzione e le esigenze special-preventive e rieducative, la motivazione è idonea a sorreggere anche una durata superiore alla pena principale.
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