Cassazione Penale, Sentenza n. 13114/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2022 con cui il Tribunale di Napoli aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari a seguito di riesame relativo al reato di tentata estorsione aggravata. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 110, 112, 56, 629 e 416-bis.1 c.p. e dell'art. 273 c.p.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare contesta l'uso e l'interpretazione delle intercettazioni che, a suo dire, non dimostrerebbero il suo coinvolgimento nella presunta estorsione, neppure per via di un'attività di intermediazione; sostiene inoltre che i giudici hanno erroneamente collegato conversazioni intercettate in tempi diversi (gennaio 2020 e marzo 2022) e che il contenuto delle captazioni dimostrerebbe la sua estraneità o inattendibilità delle conclusioni del Tribunale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure reiterative e generiche, già esaminate e adeguatamente motivate dal Tribunale di riesame; ha inoltre sottolineato che la valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo in presenza di travisamento decisivo ed incontestabile, che nel caso di specie non è emerso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stato disposto l'inoltro degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla configurazione del concorso di persone nel reato: ricorso evocava plurimi delitti o concorso, ma la Corte ha considerato le questioni di valutazione del concorso come rientranti nella sfera del giudice di merito.
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente; la Corte non ha rilevato violazioni della disciplina sostanziale richiamata, trattandosi di valutazioni di fatto.
Norma sul tentativo; citata dal ricorrente in relazione alla qualificazione del fatto come tentata estorsione; la Corte ha ritenuto che la qualificazione e la gravità indiziaria siano state adeguatamente motivate dal Tribunale.
Norma dell'estorsione: la Corte ha confermato che gli elementi indiziari sono stati valutati dal Tribunale per accertare il ruolo del ricorrente nell'ipotesi di estorsione tentata.
Aggravante/elemento strutturale per reati commessi con il vincolo associativo mafioso; richiamata in relazione al coinvolgimento del clan Mallardo e all'aggravazione del reato contestato.
Norma processuale citata dal ricorrente (probabilmente in tema di motivazione o impugnazioni); la Corte ha ritenuto comunque non fondate le doglianze sulla motivazione del Tribunale.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto l'inoltro degli adempimenti previsti da questa norma, in quanto il provvedimento non comporta la remissione in libertà dell'indagato; norma di carattere esecutivo/amministrativo collegata alla custodia cautelare.
Massime di principio
- La Corte di cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto: la valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione delle intercettazioni spettano al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se sussiste un travisamento decisivo e incontestabile del contenuto probatorio.
- Le censure meramente reiterative di argomentazioni già svolte in sede di riesame e non confrontate criticamente con le motivazioni del giudice sono, di norma, dichiarate inammissibili.
- Chi agisce come intermediario tra estorsori e vittima può integrare il concorso nel reato di estorsione quando l'intermediazione non sia ispirata esclusivamente alla tutela dell'interesse della vittima; la finalità delle trattative è elemento decisivo nella qualificazione dell'atto.
- Per contestare l'interpretazione delle intercettazioni occorre dimostrare in modo preciso e decisivo il travisamento del loro contenuto; semplici alternative interpretative non sono sufficienti per ottenere l'annullamento per vizio logico o motivazionale.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese e ammende (art. 616 c.p.p.), specie quando il ricorso sia ritenuto infondato o colpevolmente reiterativo.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata: l'assenza di un nesso critico con il percorso motivazionale del giudice di merito indebolisce l'impugnazione.
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