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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10942/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo non opposto con cui un tribunale aveva condannato una banca al pagamento di una somma giornaliera ex art. 614-bis c.p.c. per il ritardo nella consegna di documentazione bancaria. Successivamente il creditore ha notificato precetto sulla base di quel titolo, ma la banca ha proposto opposizione e il giudice di merito l’ha accolta, ritenendo che un successivo giudicato avesse accertato l’impossibilità originaria di adempiere all’obbligo di consegna, essendo la documentazione ormai distrutta dopo il decorso del termine decennale di conservazione. Il ricorrente ha censurato la decisione in tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello ravvisato un giudicato ostativo fondato su una sentenza del Tribunale di Milano, senza considerare altre decisioni asseritamente contrastanti e la pretesa non retroattività degli effetti di quella sentenza; 2) omessa considerazione degli effetti dei giudicati richiamati e motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1265 c.c., 614-bis c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che l’impossibilità di adempiere non potesse prevalere sul giudicato formatosi per mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, nel denunciare l’inesistenza o il contrasto del giudicato esterno, il ricorrente non aveva assolto all’onere di autosufficienza: non aveva infatti riprodotto nel ricorso il testo integrale dei provvedimenti invocati, ma solo richiami parziali e non sufficienti a rendere intelligibili le censure. Ha respinto il terzo motivo osservando che l’art. 614-bis c.p.c. introduce una misura coercitiva indiretta, finalizzata a stimolare l’adempimento spontaneo di un’obbligazione diversa dal pagamento di somme di denaro; se, però, un giudicato successivo accerta irrevocabilmente l’impossibilità originaria di adempiere, viene meno il presupposto stesso della misura coercitiva e, quindi, il diritto di procedere esecutivamente sulla sua base. La Corte ha anche chiarito che, in caso di conflitto tra giudicati, prevale quello successivo, salvo revocazione della sentenza contrastante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 614-bis c.p.c.

    la misura coercitiva indiretta ha natura non risarcitoria, ma serve a incentivare l'adempimento spontaneo; se l'adempimento diventa impossibile e ciò è accertato con giudicato successivo, viene meno il presupposto della coercizione e il relativo diritto esecutivo.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può prevalere e, in caso di contrasto tra giudicati, quello successivo prevale su quello precedente, salvo revocazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente o omessa non è scrutinabile se il ricorso non rende intelligibile il contenuto dei provvedimenti richiamati e non ne riproduce il testo necessario.

  • art. 1265 c.c.

    richiamato nel motivo, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di giudicato, ma la Corte ha risolto la questione valorizzando il giudicato successivo e il criterio temporale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce l’inesistenza o il contrasto di un giudicato esterno ha l’onere di rendere il ricorso autosufficiente, riproducendo il contenuto integrale dei provvedimenti richiamati, poiché il mero rinvio a stralci o a massime non consente il controllo di legittimità.
  • La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. presuppone la possibilità dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione principale; se un giudicato successivo accerta l’impossibilità originaria di eseguire la prestazione, viene meno il fondamento stesso della condanna accessoria e non può proseguire l’esecuzione fondata su di essa.
  • In caso di conflitto tra giudicati tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, il giudicato successivo prevale su quello anteriore, salvo che la decisione contrastante sia stata impugnata con revocazione.
  • Il giudicato formatosi su un punto fondamentale comune, costituente premessa logica della statuizione di condanna, può spiegare efficacia preclusiva anche se intervenuto in relazione a un diverso atto esecutivo o a un diverso precetto, quando riguarda la medesima situazione giuridica sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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