Cassazione Civile, Ordinanza n. 24681/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di burro nell'ambito di un rapporto di compravendita originariamente stipulato tra la società acquirente e un diverso venditore, poi sostituito dalla ricorrente quale asserita cessionaria del contratto. La ricorrente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo; l'acquirente aveva proposto opposizione sostenendo di non avere accettato la cessione del contratto. La Corte d'appello di Catania ha accolto l'opposizione, ritenendo non provata l'accettazione della cessione da parte dell'acquirente. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova dell'accettazione e avrebbe mal valutato le risultanze processuali, poiché l'accettazione della consegna della merce avrebbe dovuto implicare il consenso alla cessione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla mancata prova dell'accettazione della cessione. La sentenza d'appello aveva infatti valorizzato il contenuto della fattura, dalla quale risultava ancora la società originaria come mittente e la ricorrente come indicazione equivoca, nonché le dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili che comprovavano il rifiuto della cessione comunicata telefonicamente. La ricorrente non aveva indicato un omesso esame di un fatto decisivo e discusso, sicché il motivo non era scrutinabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"ciascuna parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta"
La cessione del contratto richiede il consenso dell'altra parte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non provata tale accettazione sulla base delle risultanze di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è scrutinabile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di rivalutare il merito o le prove.
Richiamato in relazione alla proposta di inammissibilità formulata dalla relatrice e alla decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo per la soluzione della controversia; non basta contestare la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- La cessione del contratto ex art. 1406 c.c. presuppone il consenso del contraente ceduto, che deve risultare provato in modo univoco; la mera consegna della prestazione o circostanze equivoche non sono di per sé sufficienti a dimostrarlo.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una specifica ratio decidendi in punto di prova del consenso, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio, altrimenti è inammissibile.
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