Cassazione Penale, Sentenza n. 24857/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di un imputato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto contestato consisteva nella manomissione di uno sportello ATM: venivano incollate le aperture di uscita del denaro e bloccati con nastro adesivo gli ingranaggi interni, così che, dopo l’inserimento della carta e del PIN da parte dell’utilizzatore, il denaro restava trattenuto all’interno e veniva poi recuperato dall’autore. La somma sottratta era di euro 60. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) mancato proscioglimento per difetto di procedibilità, per intervenuta remissione di querela da parte di una delle persone indicate nel capo; 2) mancata applicazione dell’art. 162-ter c.p., deducendo l’avvenuto risarcimento del danno, seppure dopo l’udienza di apertura del dibattimento; 3) erronea qualificazione del furto come consumato e non tentato, sostenendo che non vi sarebbe stato un reale impossessamento; 4) trattamento sanzionatorio eccessivo e diniego delle attenuanti generiche; 5) erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 81 c.p., assumendo che fosse stata considerata la resistenza a pubblico ufficiale anziché il furto aggravato. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la remissione di querela non era utile rispetto alla persona offesa effettiva del furto e perché l’art. 162-ter c.p. presuppone condotte riparatorie spontanee, integralmente satisfattive e tempestive, mentre nel caso concreto il risarcimento era tardivo e comunque non rivolto alla persona offesa ritenuta unica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non era stato dedotto in appello, oltre che manifestamente infondato, poiché il denaro era stato sottratto e l’imputato aveva conseguito una piena, ancorché breve, disponibilità della refurtiva. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; ha comunque ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sui precedenti penali e sulla personalità dell’imputato, nonché congrua la pena. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché non proposto in appello; in ogni caso, dalla motivazione di primo grado emergeva che il reato più grave era il furto aggravato, non la resistenza.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo alla sintesi dei motivi di ricorso
Estinzione del reato per condotte riparatorie
La causa estintiva richiede riparazione integrale, spontanea e tempestiva, entro il termine processuale previsto, e nei confronti della persona offesa effettiva
In cassazione non possono proporsi questioni non dedotte con l’appello, salvo eccezioni rilevabili d’ufficio o non deducibili prima
Concorre a precludere la deduzione in cassazione di questioni nuove rispetto al giudizio di appello
Richiamato per l’individuazione del reato più grave nel concorso formale o nel reato continuato
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo come fattispecie che non avrebbe dovuto essere ritenuta più grave
Richiamato quanto alle misure cautelari personali applicate
Richiamato quanto alle misure cautelari personali applicate
Parametri per la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche
Richiamato in tema di bilanciamento tra circostanze
Richiamato in tema di discrezionalità nella commisurazione della pena
Massime di principio
- Nel furto, il reato si considera consumato quando l’agente consegue una disponibilità autonoma, sia pure breve, della cosa sottratta, non essendo necessario un possesso protratto o stabile.
- La remissione di querela è efficace solo se riferita alla persona offesa effettivamente titolare dell’interesse leso e del reato contestato; non può essere valorizzata se proviene da soggetti non identificabili come persone offese del fatto ascritto.
- L’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. presuppone una riparazione spontanea, integrale e tempestiva; sono quindi ostative sia la tardività rispetto al termine processuale sia la mancanza di prova adeguata delle condotte riparatorie.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte con l’appello, salvo le ipotesi eccezionali di rilevabilità d’ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua che valorizzi elementi negativi della personalità dell’imputato, quali precedenti penali specifici, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La commisurazione della pena e la scelta del reato più grave nei giudizi di merito sono sindacabili in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrio, non per una diversa lettura dei fatti proposta dal ricorrente.
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