Cassazione Penale, Sentenza n. 27627/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per il furto di un motociclo e per il porto, senza giustificato motivo, di strumenti atti allo scasso e di armi improprie. Missale ha censurato l'applicazione dell'art. 4 legge n.110/75 sostenendo che gli attrezzi erano destinati a reati contro il patrimonio e non a offendere la persona, ha chiesto la disapplicazione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche nonché una revisione della quantificazione della pena. Litrico ha contestato l'entità dell'aumento per continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la mancata concessione delle attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza del reato previsto dall'art. 4 legge 110/75 rilevando che tra gli oggetti portati vi erano anche un coltello da cucina modificato e una roncola, ricadenti nella prima parte della disposizione; ha ritenuto legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di una dotazione organizzata e di trasferimento finalizzato ai furti; ha ritenuto corretta la motivazione sull'applicazione della recidiva e l'entità della pena, nonché corretta l'applicazione del criterio speciale di aumento previsto dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. Conseguentemente i provvedimenti impugnati restano efficaci; i condannati devono altresì pagare le spese processuali e, in forza dell'art. 616 cod. proc. pen., ciascuno versa € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. (La Corte d'appello aveva inflitto a Santo Missale mesi 8 e giorni 20 di reclusione e € 1.100,00 di multa; a Giuseppe Litrico anni 3, mesi 7, giorni 10 di reclusione e € 1.550,00 di multa).
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
La Corte ha ritenuto che gli oggetti espressamente indicati nella prima parte del comma 2 (es. strumenti da punta o da taglio) siano equiparabili ad armi improprie, per cui il loro porto integra la contravvenzione senza bisogno di provare la chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona; invece gli altri oggetti non elencati richiedono verifiche sulle circostanze di tempo e luogo.
art. 624 cod. pen. e art. 625 comma 7 cod. pen.
I reati di furto e la fattispecie aggravata sono stati ritenuti integri in relazione al prelievo del motociclo dalla pubblica via; la continuazione tra reati è stata riconosciuta ai fini dell'aumento di pena.
Applicato per il concorso di persone nei reati contestati.
Contestazione assorbita dalla fattispecie più grave (porto di arnesi e armi improprie).
quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità della pena stabilita per il reato più grave non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave
La Corte ha confermato l'applicazione dell'ultimo comma art. 81 nei confronti di Litrico, per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, giustificando il maggiore aumento rispetto a Missale che aveva recidiva semplice.
Rilevante per la qualificazione della recidiva (semplice o reiterata) e per la conseguente applicazione delle regole aumentative di art. 81.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena e per valutare la rilevanza della confessione ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la confessione non superasse altri elementi di disvalore.
Utilizzato per irrogare ai ricorrenti l'obbligo di versare € 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Il porto di oggetti espressamente elencati nella prima parte del comma 2 dell'art. 4 legge 110/75 integra la contravvenzione senza bisogno di dimostrare la chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona; altri strumenti richiedono valutazione delle circostanze di tempo e luogo.
- La confessione o la resa immediata non garantisce automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche: il giudice può escluderle se la confessione appare strumentale, non spontanea o se sussistono gravi elementi di disvalore che prevalgono.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica: il giudice deve valutare natura dei precedenti, distanza temporale, omogeneità delle condotte e segni di pericolosità sociale prima di ritenere la recidiva rilevante.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e si considera adeguata se il ragionamento è coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.; una pena entro la cornice edittale, debitamente motivata, difficilmente viene annullata in Cassazione.
- In caso di applicazione della recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, opera la soglia minima di aumento prevista dall'ultimo comma dell'art. 81 c.p., il che può giustificare differenze di aumento fra coimputati con diversa posizione recidiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27438/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27439/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27448/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27449/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2022 del 15/07/2022
- Sentenza penale · 15 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27453/2022 del 15/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →