Cassazione Civile, Ordinanza n. 06394/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento danni proposta da una persona che assumeva di essere rimasta vittima di un incidente provocato dall'alterazione del manto di una strada comunale. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non responsabilizzabile l'ente proprietario/gestore della strada per la sussistenza del caso fortuito, sia per il carattere improvviso e imprevedibile dell'alterazione stradale sia per la condotta colposa della danneggiata, ritenuta causalmente esclusiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha però rilevato che il ricorso era complessivamente inammissibile per esposizione troppo sintetica dei fatti di causa, mancato adeguato confronto con la sentenza impugnata, difetto di specificità del primo motivo e inammissibilità del secondo motivo sia per il divieto di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, sia per il mancato richiamo puntuale degli atti e documenti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente l'inammissibilità del secondo motivo, perché la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e autosufficienti e il ricorso non censurava efficacemente entrambe; inoltre ha confermato la radicale inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e del requisito di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura sulla responsabilità da cosa in custodia era inidonea perché non si confrontava specificamente con la decisione impugnata; la corte d'appello aveva escluso la responsabilità per caso fortuito, sia per l'imprevedibilità dell'alterazione della strada sia per la condotta colposa della danneggiata.
È il parametro invocato per la dedotta falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto generico e non specifico.
Il vizio motivazionale non era deducibile, nel caso concreto, per la presenza di doppia conforme e per il divieto di nuova censura sul punto.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara ed esaustiva esposizione dei fatti di causa; la sua insufficienza determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura deve indicare in modo puntuale atti e documenti su cui si fonda; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme in fatto è preclusa la proposizione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata sia come sanzione ex comma 3 sia in favore della cassa delle ammende ex comma 4.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa completa e autosufficiente; una narrazione eccessivamente sintetica o lacunosa può renderlo inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi meramente assertivi o generici, non calibrati sulla decisione, sono inammissibili per difetto di specificità.
- Quando la decisione impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso è ammissibile solo se investe efficacemente tutte le rationes; l'omessa censura anche di una sola comporta il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile contro una sentenza di merito resa in doppia conforme, salvo i limiti e le eccezioni previste dall'ordinamento.
- Nei giudizi di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la prova o la deduzione del caso fortuito, anche per condotta del danneggiato, può escludere la responsabilità del custode; in sede di legittimità la censura deve misurarsi con entrambe le eventuali basi argomentative della decisione di merito.
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