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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01203/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa di crediti vantati da una banca, fondati su fideiussioni e lettere di patronage rilasciate da una compagnia assicurativa a garanzia di finanziamenti concessi a una società del gruppo. Dopo un primo accoglimento dell’opposizione allo stato passivo e un successivo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva rinviato alla Corte d’appello per verificare, alla luce dell’art. 1304 c.c. e dei principi delle Sezioni Unite, se le transazioni intervenute tra il creditore e una diversa coobbligata solidale riguardassero l’intero debito o solo la quota della coobbligata transigente. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto in parte ridotto il credito insinuato, assumendo che le transazioni avessero riguardato l’intera obbligazione e che la procedura in LCA potesse profittarne. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando: errata formazione del giudicato interno sulla questione dell’oggetto della transazione; violazione delle regole del giudizio di rinvio; omessa/erronea interpretazione delle transazioni; violazione degli artt. 1292, 1304, 1311, 1322, 1325, 1343, 1418 e 1965 c.c.; motivazione apparente o contraddittoria; omessa pronuncia sull’eccezione subordinata relativa alla dichiarazione di volersi avvalere della transazione; e erronea regolazione delle spese. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, contestando la quantificazione del credito ammesso dopo la detrazione della somma corrispondente a 10.500.000 ECU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi e l’intero ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha escluso che sulla natura pro quota o per l’intero delle transazioni si fosse formato un giudicato interno e ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse interpretato i contratti con criteri non corretti e con motivazione solo apparente, senza dare adeguato rilievo al tenore letterale delle clausole che richiamavano la transazione solo nei confronti della specifica coobbligata e riservavano espressamente i diritti verso gli altri obbligati in solido.

Norme richiamate

  • art. 1304 c.c.

    La transazione conclusa dal creditore con uno dei debitori solidali può essere opposta dagli altri solo se riguarda l’intero debito; se invece è pro quota, non opera l’estensione automatica agli altri coobbligati, salvo la riduzione del residuo per quanto pagato dal debitore transigente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno opera solo su un capo della decisione realmente decisorio e autonomo; non può essere desunto da un passaggio meramente argomentativo della motivazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per delimitare l’ambito del giudicato interno.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta erronea declaratoria di giudicato e sull’interesse a contestare la decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può introdurre un accertamento coperto da un inesistente giudicato interno in contrasto con il dictum rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni incompatibili con i limiti segnati dalla sentenza di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omessa decisione integra vizio di nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    È richiesto un adeguato corredo motivazionale della decisione giudiziale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati e il materiale probatorio ritualmente acquisito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere coerente con le regole di legge e non arbitraria.

  • artt. 1362 c.c. e segg.

    L’interpretazione del contratto deve seguire i canoni legali di ermeneutica, valorizzando il testo complessivo dell’atto e la comune volontà delle parti; è censurabile l’uso di criteri arbitrari o aspecifici.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla solidarietà passiva nella qualificazione del rapporto obbligatorio.

  • art. 1311 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla solidarietà passiva e sugli effetti della transazione nei confronti dei coobbligati.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per la rilevanza dell’autonomia negoziale nella conformazione della transazione.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per gli elementi essenziali del contratto e per la qualificazione dell’accordo transattivo.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sulla validità del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate sulla nullità del contratto.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato per la nozione di transazione e per la necessità di reciproche concessioni a fronte di una lite o res litigiosa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, con censura sulla compensazione disposta dal giudice di merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla dedotta violazione del contraddittorio in relazione alle questioni affrontate in rinvio.

  • art. 209 l. fall.

    Richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.

  • artt. 98 l. fall.

    Richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla banca e dalla procedura in LCA.

Massime di principio

  • In presenza di una transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori solidali, il problema decisivo è stabilire se l’accordo abbia riguardato l’intero debito o soltanto la quota del condebitore transigente; solo nel primo caso gli altri condebitori possono profittarne ex art. 1304 c.c.
  • La qualificazione della transazione come pro quota o per l’intero è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma è censurabile in cassazione se compiuto in violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o con motivazione meramente apparente.
  • Non può parlarsi di giudicato interno su un passaggio della motivazione che abbia valore solo argomentativo e non costituisca un capo autonomo e decisorio della sentenza.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con un preteso giudicato non effettivamente formatosi.
  • L’interpretazione del contratto non può fondarsi su dati estranei o logicamente irrilevanti rispetto al testo negoziale; occorre valorizzare il complesso delle clausole e la comune volontà delle parti, secondo gli artt. 1362 e seguenti c.c.
  • La sola circostanza che il corrispettivo della transazione sia superiore alla quota interna del debitore solidale non consente, di per sé, di ritenere che l’accordo abbia necessariamente ad oggetto l’intero debito, potendo il creditore e il debitore convenire anche una transazione pro quota particolarmente onerosa per il transigente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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