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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33334/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

L'ente previdenziale aveva richiesto il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008 in relazione alla mancata iscrizione alla Gestione separata di un soggetto titolare di posizione assicurativa. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo decorso il termine tra la scadenza del debito (16 giugno 2009) e la richiesta di pagamento (2 luglio 2014), senza atti interruttivi, ed escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR fosse equiparabile a un doloso occultamento del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Con un unico motivo di ricorso, l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR dovesse essere considerata condotta dolosa tale da impedire la decorrenza o sospendere la prescrizione del credito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché questa ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha confermato l'accertamento di merito secondo cui la mancata denuncia del reddito non integra, di per sé, un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né un impedimento assoluto all'azione dell'ente, potendo l'INPS attivare i normali controlli anche presso l'Agenzia delle Entrate. Poiché la censura mirava sostanzialmente a rivalutare un accertamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, il ricorso è stato respinto; l'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione richiede una condotta del debitore che renda per il creditore una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Norma richiamata quale base della contribuzione alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, L. n. 98/2011

    Norma richiamata in relazione agli obblighi dichiarativi rilevanti per il calcolo dei contributi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione sulla sussistenza del doloso occultamento è stata qualificata come accertamento di fatto, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio con procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nella contribuzione alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mero atto di scienza e, di per sé, non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un comportamento del debitore tale da rendere impossibile, e non solo difficoltoso, l'esercizio dell'azione da parte del creditore.
  • L'omessa compilazione del quadro RR non integra automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica concreta delle circostanze del caso.
  • L'accertamento circa la sussistenza di un occultamento doloso o di un impedimento all'azione del creditore è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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